Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 55 pagine

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compito che di fatto svolge già dal 1988. Accreditata dalla WMDA, Trasfusione CRS Svizzera è l’unica istituzione in Svizzera ad adempiere i requisiti necessari per tenere un registro delle cellule staminali del sangue.

Nel capoverso 2 lettera a e nel capoverso 3 i compiti dei servizi dei controlli postdonazione sono delegati, come sinora, alla Fondazione svizzera per il controllo dei donatori d’organo viventi e a Trasfusione CRS Svizzera, conformemente al vigente articolo 12c capoverso 1. Per la direzione dei servizi dei controlli postdonazione, oltre a conoscenze mediche specialistiche in nefrologia o ematologia e all’esperienza nella tenuta di registri e nel trattamento di dati personali degni di particolare protezione, occorrono anche il riconoscimento e la fiducia degli attori internazionali, da cui dipende il buon funzionamento della coo- perazione. Dal 15 novembre 2017, la direzione del servizio dei controlli postdonazione dei donatori di organi è affidata alla Fondazione svizzera per il controllo dei donatori d’organo viventi, ma di fatto questa organizzazione se ne occupa già dal 1993 ed è la sola a disporre delle conoscenze specialistiche e della rete di contatti necessari. Trasfusione CRS Svizzera svolge questo compito nell’ambito delle cellule sta- minali del sangue. Entrambi i servizi sono gli unici a possedere i requisiti richiesti.

Il capoverso 4 corrisponde al vigente articolo 12c capoverso 2. L’indennizzo finanziario è disciplinato unitariamente per tutti i partner esecutivi. La collaborazione è disciplinata in convenzioni di durata qua- driennale, dove sono stabiliti i dettagli sulle prestazioni che i partner esecutivi sono tenuti a fornire e l’ammontare dell’indennizzo finanziario da parte della Confederazione. L’UFSP rimunera alle organizza- zioni incaricate solo le spese che non sono indennizzate nell’ambito del disciplinamento federale dell’as- sicurazione delle cure medico-sanitarie conformemente alla convenzione tariffale tra Gli Ospedali Sviz- zeri (H+) e la Federazione svizzera per compiti comunitari degli assicuratori malattia (SVK) o mediante importi forfettari attinti al fondo per i controlli postdonazione (secondo l’art. 15a LTx). Sulla base del rapporto annuale, dei conti annuali e di un resoconto orale di metà anno, l’UFSP supervisiona le presta- zioni fornite e i mezzi impiegati a tal fine.

Art. 137 Preventivo delle spese e conteggio

Attualmente, il preventivo delle spese e il conteggio sono disciplinati soltanto nel vigente articolo 12e per i servizi dei controlli postdonazione. Ora sono uniformati per tutti i partner esecutivi. Le modalità riman- gono invariate. Al più tardi entro fine ottobre, prima dell’inizio della convenzione, sarà sottoposto all’UFSP, con le relative motivazioni, il fabbisogno di mezzi previsto per l’indennizzo delle prestazioni negli anni successivi. I partner esecutivi presentano un conteggio annuale delle spese sostenute nell’anno precedente. Eventuali scostamenti tra il preventivo e il giustificativo dei costi saranno compen- sati alla fine del periodo contrattuale sulla base di un conteggio finale definitivo per l’intera durata della convenzione.

Sezione 4: Emanazione di disposizioni concernenti standard semantici e tecnici

Art. 138

Nell’intento di promuovere la digitalizzazione nel settore sanitario, il Consiglio federale autorizza l’UFSP a emanare disposizioni che consentano l’interoperabilità tra le banche dati disciplinate nella presente ordinanza e altri sistemi (p. es. i sistemi di informazione clinica negli ospedali). A tal proposito l’UFSP può prescrivere standard semantici e tecnici che facilitino lo scambio di dati tenendo conto dello stato della tecnica. La base legale di questa delega sarà introdotta nella legge sui trapianti nel quadro della revisione in corso della LATer (il messaggio sarà presumibilmente trasmesso al Parlamento entro fine 2025). L’obiettivo è consentire un unico rilevamento dei dati, che saranno poi trasmessi da un si- stema all’altro, senza bisogno di digitarli manualmente. Questo è già possibile nel SOAS, al quale i laboratori possono trasmettere alcuni dati dei loro sistemi per via elettronica senza inserirli manualmente.

Sezione 5: Ispezioni

Art. 139

L’articolo corrisponde al vigente articolo 40 capoverso 2. Le ispezioni possono essere eseguite a pre- scindere dal rilascio di un’autorizzazione, anche in istituzioni che svolgono attività non soggette ad 42/55