Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 55 pagine
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Lettera e: può capitare che un richiedente cominci a registrare dati per una domanda, che poi non pre- senta. Le domande non presentate sono cancellate al più tardi un anno dopo l’ultimo inserimento di dati.
Capitolo 7: Emolumenti
Il contenuto dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di trapianti, che viene abrogata, è integrato nell’or- dinanza sui trapianti, nell’ordinanza sugli xenotrapianti e nell’OSRUm (v. commento all’art. 146).
Art. 144
Il capoverso 1 disciplina gli emolumenti dell’UFSP. L’allegato 9 stabilisce gli emolumenti per le principali attività, mentre quelli relativi ad altri atti amministrativi sono calcolati in base al dispendio di tempo.
Il capoverso 2 corrisponde al vigente articolo 2 dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di trapianti. Swissmedic riscuote gli emolumenti sulla base dell’ordinanza del 14 settembre 201843 dell’Istituto sviz- zero per gli agenti terapeutici sui suoi emolumenti. La base legale per la riscossione di questi emolumenti nell’ambito dei trapianti viene creata nel quadro della revisione in corso della LATer. La trasmissione del messaggio al Parlamento è prevista entro fine 2025.
Capitolo 8: Disposizioni finali
Art. 145 Adeguamento degli allegati
Il presente articolo corrisponde al vigente articolo 53.
Art. 146 Abrogazione di altri atti normativi
L’ordinanza sui trapianti, l’ordinanza sul trapianto incrociato tra vivi e l’ordinanza sugli emolumenti in materia di trapianti sono abrogate, poiché le disposizioni ivi contenute sono integrate nell’ordinanza sui trapianti totalmente riveduta, nell’ordinanza sugli xenotrapianti e nell’OSRUm.
Art. 147 Modifica di altri atti normativi
La revisione totale dell’ordinanza sui trapianti comporta una nuova numerazione degli articoli, di conse- guenza è necessario modificare tutti i rimandi all’ordinanza contenuti in altre ordinanze (v. commento all’all. 10).
Art. 148 Disposizione transitoria
Per le banche private di tessuti e cellule l’obbligo di informazione si applica ora anche nei confronti dei loro clienti. Le banche private dei tessuti e delle cellule hanno un anno di tempo dall’entrata in vigore della presente ordinanza per informare correttamente i loro clienti.
Art. 149 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore contestualmente alla modifica del 29 settembre 2023 della legge sui trapianti e alle altre ordinanze modificate concernenti tale legge.
Allegati
Allegato 1 Organi, tessuti e cellule il cui prelievo presuppone il consenso
L’allegato è stato posto in consultazione nell’ambito dell’attuazione del modello del consenso presunto (all. 1).
Allegato 2 Direttive
Per quanto riguarda l’accertamento della morte e i provvedimenti medici preparatori non ammessi, l’al- legato 1 della vigente ordinanza sui trapianti rimanda alle direttive dell’ASSM concernenti l’accertamento
43 RS 812.214.5 45/55