Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 55 pagine

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Capitolo 6: Esecuzione

Sezione 1: Compiti dei Cantoni e delle persone responsabili del coordinamento delle donazioni

La formulazione sinora utilizzata di «persona competente del coordinamento locale» è sostituita da «per- sona responsabile del coordinamento delle donazioni», che riflette meglio la competenza di questi pro- fessionisti per i processi correlati con la donazione di organi, tessuti e cellule.

Art. 131 Compiti dei Cantoni

L’articolo corrisponde nel contenuto al vigente articolo 45. La lettera c è stata inserita nel quadro dell’at- tuazione del modello del consenso presunto e posta in consultazione. «Coordinamento locale» è sosti- tuito da «coordinamento delle donazioni».

Art. 132 Compiti della persona responsabile del coordinamento delle donazioni

L’articolo corrisponde nel contenuto ai vigenti articoli 46 e 47. I compiti delle persone responsabili del coordinamento delle donazioni sono modificati come segue: nella versione vigente dell’ordinanza si di- stingue tra compiti nei centri di trapianto (vigente art. 46) e compiti in altri ospedali dotati di un’unità di terapia intensiva (vigente art. 47). Nell’ordinanza riveduta si distingue invece tra compiti negli ospedali dotati di un’unità di terapia intensiva che non effettuano prelievi di organi (cpv. 1) e quelli negli ospedali che li effettuano (cpv. 2). Ciò è in linea con la prassi.

I compiti specifici sono precisati e adeguati alla prassi attingendo alle esperienze compiute: la formazione del personale specializzato, coinvolto nell’individuazione dei possibili donatori e nel processo di dona- zione, è esplicitamente indicato come compito (cpv. 1 lett. a). L’avvio e il coordinamento dell’accerta- mento della morte e del prelievo sono responsabilità del medico specialista competente e pertanto non figurano più tra i compiti della persona responsabile del coordinamento delle donazioni. Le notifiche al servizio nazionale di attribuzione in relazione alla lista d’attesa e ai trapianti di organi competono ai centri di trapianto, ragion per cui sono eliminati dai compiti della persona responsabile del coordinamento delle donazioni. Gli ospedali che non prelevano organi, tessuti o cellule devono notificare i donatori all’ospe- dale che effettua il prelievo e organizzare il trasferimento (cpv. 1 lett. e). Le notifiche dei donatori al servizio nazionale di attribuzione competono invece esclusivamente alle persone responsabili del coor- dinamento nei centri di prelievo. Tali compiti sono quindi tuttora menzionati soltanto nel capoverso 2 (lett. a). La composizione della salma è ora indicata esplicitamente come compito (cpv. 2 lett. c) per tenere conto dell’importanza di riservare un trattamento rispettoso alla persona deceduta.

I capoversi 3 e 4 corrispondono nel contenuto al vigente articolo 47 capoversi 2 e 3.

Sezione 2: Compiti dell’UFSP, di Swissmedic e dell’istituzione comune

Art. 133 Autorità competenti per le autorizzazioni e l’esecuzione

La revLTx attribuisce al Consiglio federale la possibilità di ripartire la competenza esecutiva nell’ambito dei trapianti tra UFSP e Swissmedic.

Oggi l’UFSP è l’autorità preposta al rilascio di autorizzazioni relativamente a organi, tessuti e cellule. Secondo l’ordinanza riveduta, Swissmedic è l’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni negli ambiti dei tessuti e delle cellule e l’UFSP in quello degli organi e delle isole di Langerhans. Dal momento che Swissmedic è responsabile del sangue e dei tessuti e delle cellule devitalizzati nel campo degli agenti terapeutici, si creano così potenziali sinergie soprattutto per le cellule staminali del sangue e le ossa. Swissmedic è ora responsabile anche delle nuove autorizzazioni nell’ambito degli embrioni soprannu- merari, impiegati per fabbricare espianti standardizzati (cfr. art. 134). All’UFSP e a Swissmedic incombe l’esecuzione negli ambiti in cui sono le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni. L’UFSP è l’auto- rità esecutiva laddove non è richiesta l’autorizzazione. Inoltre, rimane responsabile della ricezione di tutte le notifiche (v. commento all’art. 115). Poiché le domande di autorizzazione e le notifiche devono essere presentate tramite il sistema ARTx, le nuove competenze delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni non dovrebbero comportare alcun aggravio per i soggetti di diritto.