Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 55 pagine

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della morte nel contesto del trapianto di organi e la preparazione del prelievo di organi, nella versione del 2017.44 Le direttive dell’ASSM sono in corso di rielaborazione in vista dell’introduzione del consenso presunto e sono attualmente oggetto di una consultazione pubblica. La documentazione relativa alla consultazione è disponibile sul sito Internet dell’ASSM.

Per quanto riguarda il rimando alle direttive dell’ASSM nell’allegato 2, è prevista una consultazione in- formale nel 2026, dopo l’adozione e la pubblicazione delle direttive dell’ASSM rivedute. Le persone in- teressate possono iscriversi alla consultazione informale nell’ambito del loro parere sulla presente con- sultazione.

Una volta preso atto dei risultati della consultazione e delle direttive definitive dell’ASSM, il Consiglio federale deciderà come procedere.

Allegato 3 Contenuto del registro controlli postdonazione organi

Numero 1: Dati che devono essere trasmessi al servizio controlli postdonazione organi dopo il prelievo o il trapianto

La struttura dell’allegato è stata modificata. Da un lato i contenuti dei due registri postdonazione sono ora indicati separatamente e quindi in questo allegato è riportato soltanto il contenuto del registro controlli postdonazione organi. Dall’altro tutti i dati sono notificati al servizio controlli postdonazione organi, anche i dati poi trasmessi all’istituzione comune. In tal modo non è più necessario suddividere i dati in base al destinatario della notifica. La struttura è determinata sulla base dei dati notificati relativamente al dona- tore (n. 1.1), al ricevente (n. 1.2) e all’assicurazione del ricevente (n. 1.3). Inoltre sono riportati anche i dati generati nell’ambito dei controlli postdonazione (n. 2).

Numero 1.1: Dati sui donatori

Il contenuto corrisponde in ampia misura al vigente allegato 2, ma i dati sono ora raggruppati diversa- mente a seguito della nuova struttura conferita all’allegato.

Rispetto all’allegato vigente sono state apportate le seguenti precisazioni e aggiunte:

Lettera a: come sinora, vengono registrati i numeri di riconoscimento del donatore, ma è precisato che si tratta di più numeri, uno dei quali è l’identificativo SOAS.

Lettera d: come sinora, viene registrato l’organo prelevato, ma nella presente lettera non è più indicato se l’organo è stato trapiantato poiché tale informazione è già implicita nella data del trapianto (n. 1.2 lett. d).

Lettera e: agli esempi di dati medici e fisiologici prima del trapianto è stata aggiunta l’altezza.

Lettera i: viene registrato se la donazione è avvenuta nell’ambito di un programma di trapianto incrociato tra vivi, indicazione che attualmente manca nell’allegato.

Lettera l: il centro di prelievo menzionato nel vigente allegato 2 numero 1.1 lettera d è ora chiamato cen- tro di trapianto poiché il prelievo è effettuato da un centro di trapianto. Questa modifica è stata apportata per uniformare la terminologia nell’intera ordinanza.

Numero 1.2: Dati sui riceventi

Come per il numero 1.1, anche i dati qui menzionati sono raggruppati diversamente a seguito della nuova struttura dell’allegato. Sono quindi state apportate le seguenti modifiche e aggiunte:

Lettera a: la formulazione è stata modificata in analogia con il numero 1.1 lettera a dato che anche per il ricevente sono registrati sia l’identificativo SOAS sia altri numeri di riconoscimento.

Lettera c: la versione vigente prevede già che le coordinate del ricevente siano registrate, ma soltanto se il donatore vive all’estero. In futuro queste indicazioni saranno sempre registrate se si tratta di una donazione a favore di una determinata persona, ossia se il donatore stabilisce chi riceve l’organo. Le coordinate del ricevente sono utilizzate per raggiungere tramite lui il donatore con il quale si è perso il

44 Accademia svizzera delle scienze mediche. Direttive medico-etiche dell’Accademia svizzera delle scienze mediche concernenti l’accertamento della morte nel contesto del trapianto di organi e preparazione del prelievo di organi. Consultabile all’indirizzo: www.samw.ch > Publikationen > Richtlinien (stato: 04.03.2025). 46/55