Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 55 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 50Fedlex · Rapporto esplicativo
coordinamento svizzero coordina la messa a disposizione delle cellule staminali del sangue provenienti dalla Svizzera (lett. e). In caso di una ricerca internazionale di cellule staminali del sangue per pazienti svizzeri, i loro dati sono trasmessi al registro estero, inserendo nel registro il necessario consenso scritto della persona in questione (lett. g). Per i pazienti con determinate diagnosi o patologie concomitanti, la Commissione per il trapianto allogenico deve valutare se il trapianto di cellule staminali del sangue rap- presenta un’opzione terapeutica e si può procedere a un’apposita ricerca. L’ospedale che assiste il pa- ziente sottopone una domanda alla Commissione. La domanda e le informazioni necessarie (p. es. fat- tori di rischio, patologie concomitanti) sono inserite nel registro unitamente alla decisione e alla motivazione della Commissione (lett. h). Vengono inoltre registrati dati sul trapianto effettuato per garan- tirne la rintracciabilità. A ciò si aggiungono le indicazioni su eventuali complicanze precoci o sulla morte del paziente a seguito del trapianto (lett. i).
Numero 3: Dati su unità del sangue del cordone ombelicale
In caso di richiesta, le persone disposte alla donazione registrate devono essere convocate prima che le loro cellule staminali del sangue siano prelevate, mentre le unità di sangue del cordone ombelicale sono già disponibili. Per questo motivo, vengono qui inseriti i dati sui donatori, che sono anonimi. Tuttavia la banca del sangue del cordone ombelicale dispone dei dati personali della madre. La rintracciabilità è dunque possibile tramite il numero d’identificazione della suddetta banca, necessario per esempio se un’unità di sangue del cordone ombelicale deve essere analizzata geneticamente prima di autorizzarne l’utilizzo. In questo caso, la madre dovrà ricevere una consulenza genetica da parte della banca dove è conservato il sangue del cordone ombelicale. I dati personali inseriti nel registro delle cellule staminali del sangue servono a identificare in modo inequivocabile i campioni conservati oppure sono considerati nella ricerca, come il sesso (lett. a e b). Per il coordinamento della messa a disposizione occorrono indicazioni sulla banca dove è conservato il sangue del cordone ombelicale (lett. c) e, per eventuali domande, quelle sull’ospedale che ha effettuato il prelievo (lett. d). I dati rilevanti per la ricerca compren- dono, tra l’altro, le caratteristiche tissutali delle cellule staminali del sangue, lo stato infettivo della madre e il numero di cellule conservate. Inoltre, sono indicate informazioni sul prodotto, per esempio sul conte- nitore utilizzato per la conservazione (lett. e). Viene registrata anche l’etnia, se rilevante per la ricerca (lett. f).
Numero 4: Dati amministrativi
Le numerose fasi necessarie dalla ricerca di cellule staminali del sangue fino al trapianto devono essere scrupolosamente coordinate. Il donatore deve essere convocato e sottoposto a esami prima della dona- zione, dopodiché le cellule prelevate devono essere consegnate al paziente da un’azienda di trasporto, quasi sempre attraversando i confini nazionali. Il registro contiene quindi anche i necessari dati ammini- strativi.
Allegato 6 Importo forfettario per il controllo postoperatorio dello stato di salute dei donatori viventi
I donatori viventi di organi devono essere sottoposti a controlli medici postdonazione per tutta la vita, mentre i donatori di cellule staminali del sangue per dieci anni. Conformemente all’articolo 15a capo- verso 2 LTx, l’assicuratore del ricevente versa al fondo per i controlli postdonazione un importo forfettario per ogni donazione da vivente a copertura dei costi medici nell’intero periodo dei controlli postdonazione. Vi rientrano in particolare le spese del medico e i costi di laboratorio nonché i costi delle prestazioni mediche erogate dal servizio dei controlli postdonazione, per esempio l’analisi dei dati relativi a un caso specifico e del questionario inviato da parte di un professionista, accertamenti in caso di limitazioni per motivi di salute dopo una donazione da vivente e l’attuazione delle opportune misure.
L’ammontare dell’importo forfettario è stato stabilito nell’ordinanza nel 2017 sulla base di una perizia nell’ambito degli organi e delle indicazioni di Trasfusione CRS Svizzera per le cellule staminali del san- gue. L’istituzione comune, responsabile del fondo per i controlli postdonazione, verifica regolarmente gli importi forfettari e informa l’UFSP del delinearsi di un’eccedenza o di una copertura insufficiente del fondo (vigente art. 12b). Nel 2024 ha effettuato una verifica basandosi sui dati dei servizi dei controlli