Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 55 pagine
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controlli postdonazione o dai familiari, inserisce questi dati nel registro controlli postdonazione (lett. e). I rapporti dei medici rilevanti per i controlli postdonazione possono essere inseriti nel registro (lett. f).
Allegato 5 Contenuto del registro delle cellule staminali del sangue
I contenuti del registro delle cellule staminali del sangue sono elencati per gruppi. In primo luogo, sono enumerati i dati su persone disposte alla donazione di cellule staminali del sangue. Dopo che una per- sona ha effettuato la donazione, sono aggiunti dati che garantiscono la rintracciabilità (n. 1). Poi sono indicati dati sui pazienti se si cercano cellule staminali del sangue idonee per loro (n. 2). Dal momento che nel registro è possibile cercare anche cellule staminali del sangue di unità del sangue del cordone ombelicale conservate, vengono registrati anche i relativi dati (n. 3). Nel registro sono infine inseriti ulte- riori dati per effettuare una ricerca e per la messa a disposizione di cellule staminali del sangue (n. 4).
Numero 1: Dati su persone disposte alla donazione e su donatori
Una persona disposta a donare cellule staminali del sangue può iscriversi direttamente online nel registro delle cellule staminali del sangue mediante un apposito modulo. Sono qui registrati dati sull’identità e sullo stato di salute. Il processo di registrazione viene interrotto senza salvataggio dei dati se dalla regi- strazione online risulta che la persona in questione non adempie i criteri di iscrizione nel registro (p. es. peso inferiore a 50 kg). L’autovalutazione della persona sul suo stato di salute è poi integrata con i dati dei test di laboratorio. In una prima fase viene effettuato un tampone faringeo per determinare le carat- teristiche tissutali, essenziali nella successiva ricerca. Se una persona registrata risulta idonea alla do- nazione, sono eseguite ulteriori analisi del sangue che rilevano anche eventuali stati infettivi (lett. b e c). Se la donazione ha luogo, viene inserito l’ospedale che preleva le cellule staminali del sangue. Tale indicazione è utile per coordinare la messa a disposizione e la rintracciabilità (lett. d). Tra i dati ammini- strativi inseriti nel registro figurano quelli sulla reperibilità della persona disposta alla donazione, per esempio se sa già che sarà assente per ferie (lett. e). Il servizio di coordinamento cellule staminali del sangue estende a tutto il mondo la sua ricerca per pazienti in Svizzera. Se individua un donatore all’estero, riporta il nome del registro delle cellule staminali del sangue competente per coordinare con esso la messa a disposizione delle cellule (lett. f). Relativamente al prelievo, oltre alla data sono registrati anche i dettagli sulla procedura (prelievo dal sangue periferico mediante aferesi o dal midollo osseo). La descrizione del prodotto (le cellule donate) è importante per i medici che effettuano il trapianto. Tra i dati rilevati si annoverano, per esempio, il volume della donazione, il numero di cellule o anche il tipo di confezionamento. Nel registro sono inserite pure le indicazioni su eventuali complicanze precoci o sulla morte del donatore a seguito del prelievo, evento sinora mai verificatosi in Svizzera (lett. g).
Numero 2: Dati sui pazienti
Questi dati riguardano persone sia in Svizzera sia all’estero, poiché il servizio di coordinamento svizzero fornisce cellule staminali del sangue anche a pazienti all’estero. I dati dei pazienti esteri sono inseriti nel registro in caso di una richiesta concreta di donazione. Come per le persone disposte alla donazione, sono necessari i dati sull’identità del paziente, ma non quelli di contatto, che non occorrono al servizio di coordinamento cellule staminali del sangue per il suo lavoro poiché la comunicazione con il paziente avviene tramite l’ospedale (lett. b). Anche i dati medici necessari per la ricerca di cellule staminali del sangue idonee corrispondono a quelli concernenti il donatore e possono essere completati con una va- lutazione dettagliata della compatibilità delle caratteristiche tissutali (istocompatibilità) di un donatore (lett. c). Oltre a queste ultime, vengono inseriti nel registro anche la diagnosi del paziente, l’attuale stato patologico, gli schemi di trattamento o precedenti trapianti. Da tali indicazioni risulta se il trattamento previsto corrisponde alle linee guida della Commissione per il trapianto allogenico dell’Unione svizzera dei professionisti nel settore donazione di cellule staminali del sangue (lett. f). L’etnia di un paziente può confluire in una valutazione poiché determinate combinazioni di caratteristiche tissutali sono più frequenti in una popolazione etnica e pertanto vi sono maggiori probabilità di trovare un donatore idoneo. Dal momento che l’etnia è un dato personale degno di particolare protezione, per il suo trattamento occorre creare una base nella legge sui trapianti, che sarà integrata nel quadro della revisione in corso della legge sugli agenti terapeutici (trasmissione del messaggio al Parlamento prevista entro fine 2025) (lett. d). Viene inoltre inserito l’ospedale che assiste il paziente ed effettua il trapianto. Per una richiesta dall’estero viene indicato anche il registro delle cellule staminali del sangue estero con cui il servizio di