Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 55 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 47Fedlex · Rapporto esplicativo

contatto diretto (p. es. a causa del cambiamento di indirizzo o di numero di telefono). Ciò aiuta a garantire i controlli postdonazione del donatore. Le coordinate del ricevente sono registrate al momento del tra- pianto, dopodiché i dati non sono aggiornati sistematicamente, ma soltanto se è comunicato un cambia- mento al servizio controlli postdonazione organi.

Lettera e: la versione riveduta dell’ordinanza prevede che sia registrato anche il centro che ha effettuato il trapianto. Proprio per i trapianti incrociati tra vivi il centro di trapianto potrebbe essere diverso da quello che ha effettuato il prelievo.

Numero 1.3: Dati sull’assicurazione del ricevente

Questo numero corrisponde nel contenuto al vigente numero 3 dell’allegato 2. Vi figurano i dati relativi all’assicurazione che sono poi trasmessi all’istituzione comune dopo essere stati notificati al servizio dei controlli postdonazione. L’istituzione comune necessita di questi dati per richiedere alle rispettive assi- curazioni gli importi forfettari per i controlli postdonazione dei donatori viventi.

Numero 2: Dati generati nell’ambito dei controlli postdonazione

Il numero è nuovo. I dati generati nell’ambito dei controlli postdonazione dei donatori viventi di organi sono riportati sommariamente nel vigente articolo 10a capoverso 1 lettera b.

Lettera a: se un donatore non muore immediatamente dopo la donazione, ma nel periodo dei controlli postdonazione, nel registro controlli postdonazione sono riportate la data e la causa della morte e l’indi- cazione se esso è correlato con la donazione. Tali dati non sono registrati sistematicamente, tuttavia il servizio dei controlli postdonazione organi che viene messo al corrente della morte di un donatore, per esempio dal medico che effettua i controlli postdonazione o dai familiari, inserisce questi dati nel registro controlli postdonazione. Per verificare gli importi forfettari è importante anche l’informazione concernente l’uscita dalla coorte dei controlli postdonazione (v. commento all’all. 6).

Lettera b: lo stesso si applica alla morte di un ricevente qualche tempo dopo il trapianto. Quando ne giunge a conoscenza, il servizio controlli postdonazione organi iscrive nel registro la data e la causa della morte. Tale informazione consente a tale servizio di affiancare adeguatamente il donatore in que- stione, poiché la morte del ricevente ha un impatto considerevole sul suo benessere psichico.

Lettera c: dopo la donazione, i donatori sono convocati a intervalli regolari per effettuare controlli post- donazione, durante i quali sono rilevati diversi dati medici e fisiologici, come peso, altezza, pressione arteriosa, eventuale terapia farmacologica o nuove patologie e limitazioni per motivi di salute. Questi dati consentono di valutare lo stato di salute del donatore e di seguirlo nel corso degli anni.

Lettera d: prima della donazione, tramite un questionario viene chiesto ai donatori quale attività profes- sionale esercitano e come valutano le proprie condizioni psichiche e fisiche. Questi dati sono riportati tra quelli generati nell’ambito dei controlli postdonazione poiché sono rilevati a tal fine dal servizio controlli postdonazione organi e non notificati dai centri di trapianto.

Lettera e: a complemento degli esami medici successivi alla donazione, i donatori compilano un questio- nario nel quadro dei controlli postdonazione con il quale valutano le proprie condizioni fisiche e il benes- sere psichico dopo la donazione. Viene inoltre chiesto loro se e come la donazione ha cambiato la rela- zione con il ricevente e se sarebbero disposti a ripetere la donazione Infine, i donatori devono indicare se la loro attività professionale è cambiata dalla donazione.

Lettera f: nel quadro del coordinamento dei controlli postdonazione sono raccolti dati e documenti am- ministrativi, che vengono anch’essi inseriti nel registro, per esempio la corrispondenza con i medici che effettuano i controlli postdonazione o anche le fatture emesse. Possono essere altresì inserite informa- zioni rilevanti per contattare i donatori, per esempio che la convocazione deve essere fatta pervenire a un indirizzo diverso da quello di recapito della corrispondenza.

Allegato 4 Contenuto del registro controlli postdonazione cellule staminali del sangue

Il vigente allegato 2 riporta i contenuti dei registri controlli postdonazione dei donatori di organi e di cellule staminali del sangue. I due registri dei controlli postdonazione sono ora indicati separatamente, ragion per cui il presente allegato riporta soltanto il contenuto del registro controlli postdonazione cellule stami- nali del sangue. I dati sono suddivisi in due gruppi: da un lato quelli notificati nell’ambito del prelievo