Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 55 pagine
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o del trapianto (n. 1), dall’altro quelli generati nell’ambito dei controlli postdonazione (n. 2). Rispetto all’al- legato vigente sono state apportate le seguenti precisazioni e aggiunte:
Numero 1: Dati che devono essere trasmessi al servizio controlli postdonazione cellule staminali del sangue dopo il prelievo o il trapianto
Numero 1.1: Dati sui donatori
Nella versione riveduta dell’ordinanza sono riportati i numeri di riconoscimento, tra cui il numero d’iden- tificazione proprio al sistema utilizzato nella donazione a un parente. In caso di donazione a una persona non legata da un rapporto di parentela viene registrato il cosiddetto «Global Registration Identifier for Donors» (GRID), un numero univoco a livello internazionale utilizzato dai registri di tutto il mondo (lett. a).
Poiché in caso di donazione di cellule staminali del sangue a un parente esiste spesso una stretta rela- zione tra il donatore e il ricevente, nel registro viene inserito anche il rapporto di parentela, un’informa- zione di cui possono avvalersi i servizi dei controlli postdonazione nella consulenza e nel sostegno dei donatori. Viene registrato anche se il donatore e il ricevente sono aploidentici. In questo caso occorre impedire con uno speciale schema di trattamento che le cellule immunitarie del donatore attacchino le cellule del ricevente (lett. c).
Nell’ambito della donazione viene registrato anche il peso, utilizzabile come parametro di confronto nei successivi controlli postdonazione (lett. d). Sono stati precisati i dati medici raccolti in relazione con il prelievo, anche quelli sul pretrattamento medico, per esempio i medicamenti somministrati prima del prelievo per mobilizzare le cellule staminali del sangue (lett. f).
Nel registro è indicato anche se le cellule staminali del sangue sono state prelevate dal sangue periferico o dal midollo osseo e se sono state prelevate altre cellule, per esempio i linfociti, che possono essere utilizzate nel ricevente per combattere le cellule cancerogene (lett. i).
Nel registro viene infine riportato se è stato rilasciato il consenso necessario per comunicare dati al registro della Società europea per il trapianto di sangue e midollo osseo (lett. l). L’ospedale che effettua il prelievo è indicato nel caso di domande in proposito durante i controlli postdonazione (lett. m).
Numero 1.2: Dati sui riceventi
Anche per i riceventi sono riportati numeri di riconoscimento univoci (lett. a). Nel registro è inoltre indicato se le cellule staminali del sangue prelevate sono state effettivamente trapiantate, poiché sono già ne- cessari dei controlli postdonazione se sono stati adottati provvedimenti medici preparatori per il prelievo (lett. c). L’ospedale che effettua il trapianto viene registrato affinché possa essere contattato, per esem- pio in caso di domande sull’assicuratore del ricevente.
Numero 1.3: Dati sull’assicurazione del ricevente
Le informazioni sull’assicuratore del ricevente, già enumerate nell’allegato 2 numero 3 della vigente or- dinanza, sono necessarie all’istituzione comune per richiedere l’importo forfettario per il finanziamento dei controlli postdonazione.
Numero 2: Dati generati nell’ambito dei controlli postdonazione
I dati generati nell’ambito dei controlli postdonazione dei donatori viventi di cellule staminali del sangue sono ora specificati nell’ordinanza. I problemi dal punto di vista medico che compaiono entro 30 giorni dalla donazione sono iscritti nel registro come complicanze precoci (lett. a).
Dopo la donazione, i donatori sono convocati a intervalli regolari per effettuare controlli postdonazione, i cui risultati sono inseriti nel registro. Si tratta di dati medici e fisiologici tra cui peso, pressione arteriosa o limitazioni per motivi di salute. Inoltre, sono indicate eventuali misure proposte dal medico (lett. b). Le persone registrate inseriscono anche una propria valutazione delle condizioni psicofisiche (lett. c). Se necessario, possono formulare osservazioni anche sul processo di donazione da utilizzare per ottimiz- zarlo (lett. d).
Se un donatore muore nel periodo dei controlli postdonazione, nel registro controlli postdonazione sono riportate la data e la causa della morte e l’indicazione se questa è correlata con la donazione. Tali dati non sono registrati sistematicamente; tuttavia il servizio controlli postdonazione cellule staminali del san- gue che viene messo al corrente della morte di un donatore, per esempio dal medico che effettua i 48/55