Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 17 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 11Fedlex · Rapporto sui risultati

Numero del fascicolo: SBFI-631.5-04/2

comporterebbe, in caso di controversia, una situazione di incertezza giuridica, risolvibile tuttavia con un rinvio esplicito al Codice delle obbligazioni.

Art. 19 (Trasferimento a un’azienda svizzera): ASDA/SVLR avanza una proposta di modifica redazionale del capoverso 4, suggerendo lo stralcio degli aggettivi qualificativi «organizzative, finanziarie e di personale» (condizioni per il rilascio dell’autorizzazione).

Art. 20 (Trasferimento a un ente estero): Habeas Avocats propone di rinunciare all’obbligo di concludere un trattato internazionale, optando invece per un disciplinamento più flessibile, così da concedere alle autorità maggiore discrezionalità nei singoli casi. Anche AMSAT-HB formula una richiesta simile, volta a esonerare dall’obbligo di concludere un trattato internazionale le «organizzazioni internazionali di utilità pubblica e gli istituti di formazione che ai sensi della definizione di cui all’articolo 5 capoverso 3 hanno assunto i diritti e gli obblighi del Trattato sullo spazio, della Convenzione sulla responsabilità e della Convenzione sull’immatricolazione».

5.17. Art. 21 – 22 (Operazioni spaziali autorizzate da un’autorità estera)

Art. 21 (Obblighi di notifica e di fornire giustificativi): ASDA/SVLR propone di estendere la norma di delega anche ai soggetti che operano in territorio svizzero, nonché su imbarcazioni, piattaforme galleggianti o aeromobili immatricolati in Svizzera. SSLF suggerisce di precisare il concetto di sede analogamente a quanto proposto per l’articolo 4. SSLF e Habeas Avocats fanno presente che nel complesso l’articolo 21 si configura come una deroga alla deroga di cui all’articolo 5, il che potrebbe risultare fonte di confusione. Anche in questo caso Habeas Avocats mette in guardia dal rischio del forum shopping.

5.18. Art. 23 – 28 (Responsabilità e assicurazione)

Osservazioni generali: AR condivide l’approccio normativo orientato all’economia privata, ma è dell’avviso che il Consiglio federale debba mettere a punto anche un’altra strategia per attenuare l’immenso rischio finanziario a carico delle aziende svizzere. Economiesuisse ritiene che la sezione 7 relativa alla responsabilità lasci ancora troppo margine all’interpretazione, ad esempio per quanto riguarda le operazioni spaziali «ad alto rischio» per le quali sussisterebbe un obbligo di assicurazione. Con una responsabilità illimitata dell’operatore vi è il rischio che le aziende rinuncino del tutto a svolgere operazioni spaziali in Svizzera o non riescano a reperire una copertura assicurativa adeguata. Economiesuisse propone pertanto di limitare la responsabilità a un importo massimo e di incaricare il Consiglio federale di determinare tale somma. ASDA/SVLR chiede di accordare al Consiglio federale almeno la facoltà di stabilire dei tetti massimi in materia di responsabilità orientandosi ai profili di rischio degli operatori e di impostare di conseguenza l’obbligo assicurativo. Per SSLF si deve far in modo che tutti gli operatori siano tenuti a stipulare un’assicurazione di responsabilità civile con una somma assicurata commisurata al rischio; per i danni che tale importo non riesce a coprire va invece prevista una garanzia federale sul modello di altre legislazioni nazionali. ClearSpace sostiene l’inserimento negli articoli 23 e 24 di una limitazione della responsabilità in termini finanziari o territoriali (circoscritta al territorio svizzero), analogamente alla soluzione adottata nel Regno Unito. Una richiesta simile proviene anche da un gruppo di start-up. Habeas Avocats e Space Generation Advisory Council rilevano che gli Stati limitrofi prevedono una limitazione quantitativa della responsabilità degli operatori e/o una garanzia statale sussidiaria. Una responsabilità illimitata senza garanzia statale rappresenterebbe, a livello europeo, la soluzione più estrema e renderebbe la Svizzera poco attrattiva. Anche tali partecipanti sono quindi implicitamente a favore di una qualche forma di limitazione della responsabilità. VISCHER AG raccomanda almeno di esaminare l’introduzione di una limitazione quantitativa e, se opportuno, di inserirla negli articoli 23 e 24. Tale soluzione appare coerente anche con l’articolo 26, secondo cui in presenza di rischi elevati può essere richiesta un’assicurazione di responsabilità civile, che verosimilmente sarebbe offerta soltanto qualora i rischi rimanessero, in ultima analisi, assicurabili. In tal senso si esprime anche il gruppo di start-up. In definitiva, la responsabilità dovrebbe essere sostenibile per le PMI e le imprese innovative, senza che somme esorbitanti ostacolino le loro attività.