Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 17 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 12Fedlex · Rapporto sui risultati

Numero del fascicolo: SBFI-631.5-04/2

Art. 23 (Responsabilità in caso di danni alla superficie terrestre o a un aeromobile in volo): ASDA/SVLR critica il fatto che la responsabilità è subordinata all’iscrizione dell’oggetto spaziale nel registro svizzero oppure al rilascio, da parte della Svizzera, di un’autorizzazione per l’esercizio dell’oggetto. La responsabilità dovrebbe invece abbracciare tutti i casi in cui la Svizzera in quanto Stato di lancio potrebbe essere perseguita a livello internazionale. In particolare, dovrebbero essere compresi anche gli operatori che svolgono operazioni spaziali senza l’apposita autorizzazione (illegalmente). ASDA/SVLR e Habeas Avocats sottolineano che la forza maggiore non costituisce un fattore di esclusione nel regime di responsabilità previsto dal diritto internazionale. Tale divergenza desta preoccupazione in quanto in simili situazioni le persone straniere danneggiate potrebbero tentare di far valere una responsabilità internazionale della Svizzera (senza possibilità di esonero per forza maggiore), mentre tale via sarebbe preclusa alle persone svizzere danneggiate. Con riferimento al capoverso 3, Habeas Avocats e ASDA/SVLR propongono di non escludere la responsabilità sostanziale se vi è una procedura di riparazione pendente ai sensi della Convenzione sulla responsabilità, bensì di limitare l’esclusione alla sola possibilità di promuovere un’azione legale.

Art. 24 (Responsabilità in caso di danni a o su un altro oggetto spaziale): ASDA/SVLR propone di aggiungere un secondo capoverso (sul modello dell’art. IV della Convenzione sulla responsabilità) in cui precisare che in caso di collisioni tra oggetti spaziali che abbiano provocato danni alla superficie terrestre o a un aeromobile in volo la responsabilità è disciplinata in base all’articolo 23. Inoltre, ASDA/SVLR e Habeas Avocats propongono di escludere la possibilità di adire le vie legali come previsto dall’articolo 23 capoverso 3 anche per le questioni di responsabilità ai sensi dell’articolo 24.

Art. 25 (Applicazione del Codice delle obbligazioni): ASDA/SVLR segnala che l’articolo I della Convenzione sulla responsabilità contiene una definizione specifica di danno che non coincide in ogni sua parte con la definizione prevista dal diritto e dalla giurisprudenza svizzeri. Non appare tuttavia necessario riprendere la definizione contenuta nella suddetta Convenzione.

Art. 26 (Assicurazione di responsabilità civile): come già accennato, SSLF suggerisce l’introduzione di un obbligo assicurativo affiancato da una garanzia statale sussidiaria per i danni che non potrebbero essere coperti dall’assicurazione. Anche Habeas Avocats si dichiara a favore di un obbligo assicurativo e rimanda a tal proposito a imposizioni analoghe vigenti nel diritto aeronautico e della circolazione stradale.

Art. 27 (Procedura): a parte alcune proposte redazionali, con riferimento al capoverso 2, Habeas Avocats fa notare che alle persone danneggiate in Svizzera dev’essere concessa piena libertà di scelta riguardo alla possibilità di far valere un danno in base al diritto nazionale estero o chiedere alle autorità svizzere di gestire la vertenza secondo il diritto internazionale. Si segnalano poi le difficoltà nell’identificare lo Stato di lancio dell’oggetto spaziale che provoca un danno. Ci si chiede in che modo debbano quindi essere gestite le richieste delle persone danneggiate qualora non sia possibile individuare uno Stato di lancio responsabile. Non viene tuttavia proposta alcuna soluzione. SSLF esige che l’autorità competente per l’esame delle richieste ai sensi dell’articolo 27 sia designata direttamente nella legge.

Art. 28 (Regresso): i partecipanti che chiedono una limitazione finanziaria della responsabilità degli operatori rivendicano esplicitamente, e in parte implicitamente, una limitazione analoga del diritto di regresso nei confronti degli operatori qualora la Svizzera debba coprire un danno ai sensi della Convezione sulla responsabilità. Inoltre, si propone che l’autorità disponga di un margine di discrezionalità nell’esercizio del diritto di regresso.

5.19. Art. 29 – 35 (Vigilanza e rimedi giuridici)

Osservazioni generali: la maggioranza dei partecipanti alla consultazione è favorevole alla creazione di un’autorità di vigilanza. In particolare, i Cantoni auspicano che quest’ultima operi in maniera agile ed efficiente. Ove possibile, andrebbe integrata nelle strutture dell’Amministrazione federale e finanziata in parte grazie agli emolumenti derivanti dalla procedura di autorizzazione. ZH e Politbeobachter nutrono