Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 17 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 13Fedlex · Rapporto sui risultati
Numero del fascicolo: SBFI-631.5-04/2
dei dubbi sull’opportunità di istituire tale nuova autorità, considerato l’esiguo numero di aziende operanti nel settore spaziale. Swissmem, AEROSUISSE e Alleanza Sicurezza Svizzera sono sostanzialmente scettiche e temono che un’autorità statale possa ostacolare l’innovazione, favorire la burocrazia e indebolire la competitività della Svizzera. In alternativa propongono un organismo di autoregolamentazione composto da rappresentanti dell’Amministrazione federale, dell’economia e delle scuole universitarie, dotato di competenze di controllo e della facoltà di revocare le autorizzazioni (rilasciate «automaticamente»), senza tuttavia esercitare una vigilanza permanente.
Art. 29 (Autorità di vigilanza): considerando che per le attività spaziali potrebbe essere già prevista la vigilanza da parte di altre autorità, VISCHER AG suggerisce di specificare in questo articolo che il Consiglio federale designa un’autorità di vigilanza per le operazioni spaziali. Habeas Avocats ritiene opportuno designare direttamente nel testo di legge l’autorità competente. Con una proposta redazionale, SSLF vorrebbe dare risalto alla duplice funzione svolta dall’autorità di vigilanza, ovvero rilasciare le autorizzazioni ed esercitare la vigilanza. Secondo ASDA/SVLR, ARIS e Habeas Avocats tale autorità dovrebbe essere insediata presso il DATEC (p. es. presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile, UFAC), così da avvalersi del suo know-how, in particolare nel settore della sicurezza. Swissmem, AEROSUISSE e Alleanza Sicurezza Svizzera chiedono che si rinunci alla possibilità di istituire un’autorità di vigilanza speciale per le operazioni spaziali delle unità amministrative militari.
Art. 30 (Compiti dell’autorità di vigilanza): Habeas Avocats raccomanda l’inserimento di una clausola secondo cui l’autorità di vigilanza adempie tutti i compiti che le sono attribuiti dalla legge o dalle relative disposizioni d’esecuzione e controlla il rispetto di queste basi legali. VISCHER AG vorrebbe che si specificasse che la vigilanza è esercitata «in funzione del rischio». Secondo Habeas Avocats, la vigilanza deve estendersi anche alle aziende terze coinvolte soltanto se queste ultime sono tenute, non solo contrattualmente ma direttamente per legge, all’adempimento conforme dei loro compiti. VISCHER AG considera la vigilanza sulle aziende terze coinvolte una limitazione eccessiva della libertà economica e raccomanda di rinunciarvi. Inoltre, una vigilanza sulle imprese terze con sede all’estero incontrerebbe difficoltà pratiche; qualora fosse prevista, dovrebbe limitarsi alle imprese con sede in Svizzera.
Art. 32 (Consultazione di singoli esperti): nessuno contesta che il conferimento dei mandati a esperti non debba sottostare alla legge sugli appalti pubblici (LAPub). SSLF chiede tuttavia che gli esperti vengano selezionati mediante una procedura chiara e trasparente.
Art. 33 (Misure)
Osservazioni generali: come accennato in precedenza, Habeas Avocats suggerisce di fondere le disposizioni concernenti la revoca, il ritiro e la modifica delle autorizzazioni (art. 16-18) con l’articolo 33, in quanto tali possibilità di intervento costituiscono in realtà misure di vigilanza. Si riportano di seguito le osservazioni relative ai singoli capoversi.
Cpv. 1-3: si chiede di precisare che le misure di vigilanza possono essere adottate unicamente in caso di violazione della legge e delle sue disposizioni d’esecuzione, e non già in presenza di qualsiasi «Rechtsverletzung» (violazione del diritto) o «Rechtswidrigkeit» (illegalità). Si raccomanda poi di sancire espressamente nel testo la competenza di emanare direttive dell’autorità di vigilanza.
Cpv. 5: si propone di formulare in termini più perentori l’obbligo, connesso a un ritiro dell’autorizzazione, di affidare a un operatore terzo, a un’altra unità amministrativa o a un’organizzazione internazionale l’adempimento temporaneo degli obblighi dell’operatore inadempiente.
Cpv. 6: anche in presenza di un pericolo immediato le misure necessarie dovrebbero, in primo luogo, essere adottate dai rispettivi operatori. In situazioni di emergenza, inoltre, non si dovrebbe poter coinvolgere solo altri operatori, ma anche altre unità amministrative eventualmente dotate delle risorse necessarie.