Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 17 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 5Fedlex · Rapporto sui risultati
Numero del fascicolo: SBFI-631.5-04/2
tema in quanto obiettivo nell’articolo 2 prima della disposizione sulla creazione di condizioni quadro competitive, scelta redazionale che lascia presumere una maggiore importanza nella scala delle priorità. Riguardo alla lettera c numero 1 ci si domanda per quale motivo la sostenibilità a lungo termine venga perseguita unicamente per le attività spaziali e non per le operazioni spaziali. Inoltre, l’espressione «inquinamento ambientale» non coincide pienamente con il concetto di «dommage significatif» in uso nel diritto internazionale. Il Forum propone quindi una formulazione più ambiziosa dell’enunciato, che rimandi agli standard internazionali e in cui «si eviti» venga sostituito con «si prevenga». Riguardo alla lettera c numero 2, appare incoerente adoperarsi per garantire l’accesso a lungo termine allo spazio per le generazioni future senza introdurre un obbligo di deorbitazione. UZH suggerisce di integrare l’articolo 2 con un ulteriore obiettivo relativo al rafforzamento delle condizioni quadro per la ricerca nel settore spaziale. ASDA/SVLR chiede infine di inasprire la lettera c: la legge non dovrebbe limitarsi a «contribuire affinché» le attività spaziali siano sostenibili a lungo termine, bensì garantirlo («s’assurer»).
5.2. Art. 3 lett. a (Operazione spaziale)
Habeas Avocats e FR considerano la definizione di «operazione spaziale» troppo restrittiva: ad esempio, questa non consentirebbe di stabilire con certezza se i rover non più operativi situati su un corpo celeste (ad es. sulla luna) siano da considerarsi come operazioni spaziali ancora in corso. Il legislatore dovrebbe infatti prevenire l’instaurarsi di obblighi giuridici illimitati o nebulosi qualora un oggetto resti nello spazio extra-atmosferico senza tuttavia essere più attivamente guidato. L’associazione studentesca ARIS critica la scelta del termine «controllo» («Kontrolle»), preferendogli «sorveglianza» («Überwachung»). Alcuni partecipanti (UZH, SSLF e Habeas Avocats) propongono di riformulare la definizione in modo tale che sia più ampia o comunque neutrale dal punto di vista tecnologico e possa abbracciare anche nuove tipologie di operazioni, come la manutenzione in orbita. SSLF fa notare che i satelliti geostazionari vengono spostati verso orbite cimitero e non fanno più ritorno sulla Terra.
5.3. Art. 3 lett. b (Oggetto spaziale)
N. 1: secondo diversi partecipanti17 non è chiaro se il carico utile («payload») faccia parte di un oggetto spaziale o se debba essere considerato un oggetto spaziale autonomo. Si teme che subordinare qualsiasi carico utile al rilascio di un’autorizzazione possa ostacolare (anche massicciamente) l’industria e la ricerca svizzere e si suggerisce pertanto di escludere esplicitamente il payload sul modello dell’articolo 6 della legge spaziale del Liechtenstein. FR si chiede se la definizione non sia troppo ampia, in quanto includerebbe, ad esempio, anche le ruote o la batteria di un rover. Habeas Avocats osserva che si sarebbe potuto optare per una definizione più compatta e generica, ad esempio, «ogni oggetto che è stato lanciato nello spazio o che è stato concepito a tale scopo». La definizione attuale contiene infatti descrizioni precise, quali la messa in orbita intorno a corpi celesti o il raggiungimento di destinazioni nello spazio extra-atmosferico, condizioni non strettamente necessarie. ASDA/SVLR chiede di precisare se anche i primi stadi di un lanciatore sono considerati oggetti spaziali nel caso in cui sono progettati per rientrare sulla Terra senza aver raggiunto un’orbita.
N. 2: per ragioni di coerenza concettuale ZH e swissuniversities propongono di completare la definizione di vettore in modo tale da includere anche i suoi componenti e gli eventuali frammenti sprigionati in seguito alla sua distruzione.
5.4. Art. 3 lett. c (Attività spaziale)
Per gli studi legali VISCHER AG e Habeas Avocats la distinzione tra «operazione spaziale» e «attività spaziale» non è sufficientemente chiara. VISCHER AG teme infatti che le attività spaziali effettive possano essere classificate anche come «operazioni spaziali» e suggerisce pertanto di semplificare la definizione. Habeas Avocats ritiene tale distinzione inutilmente complessa, tantopiù che non trova riscontro nel diritto internazionale. Si potrebbe pertanto farne a meno e definire in maniera più specifica
17 ZH, Swissmem, AEROSUISSE, Alleanza Sicurezza Svizzera e swissuniversities.