Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 16 pagine
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- la Convenzione n. 182 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro del 1999;
- la Convenzione n. 183 sulla protezione della maternità del 2000;
- la Convenzione sul lavoro marittimo del 2006, come modificata (MLC, 2006);
- la Convenzione n. 187 sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 2006;
- la Convenzione n. 188 sul lavoro nel settore della pesca del 2007;
- la Convenzione n. 189 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici del 2011;
- il Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930.
Il secondo paragrafo prevede l’aggiunta di «Convenzione n. 155 sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, 1981» e «Convenzione (n. 187) sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 2006» nei preamboli degli strumenti seguenti:
- al terzo paragrafo del preambolo alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006, come modificata (MLC, 2006);
- al quinto paragrafo del preambolo alla Convenzione n. 188 sul lavoro nel settore della pesca del 2007;
- al dodicesimo paragrafo del preambolo al Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930.
Il terzo paragrafo prevede l’aggiunta di «un ambiente di lavoro sicuro e salubre» in tre strumenti dell’OIL secondo le modalità seguenti:
- aggiunta di una lettera e) all’articolo III della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006, come modificata (MLC, 2006). L’articolo III, nuova lettera e) è modificato come segue: «Ogni Stato Membro deve verificare se le disposizioni delle sue leggi rispettino, nel contesto della presente Convenzione, i diritti fondamentali seguenti: un ambiente di lavoro sicuro e salubre»;
- inserimento della lettera e) al paragrafo 2 dell’articolo 3 della Convenzione
n. 189 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici del 2011. L’articolo 3, paragrafo 2 lettera e) è modificato come segue: «Ogni Membro deve adottare, nei confronti dei lavoratori domestici, le misure previste dalla presente Convenzione per rispettare, promuovere e realizzare i principi e i diritti fondamentali sul posto di lavoro, in particolare: un ambiente di lavoro sicuro e salubre»;
- inserimento nell’articolo 5 della Convenzione n. 190 sulla violenza e sulle molestie del 2019, dopo «in materia di impiego e professione». L’articolo 5 è modificato come segue: «Nell’ottica della prevenzione e dell’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ciascun Membro si impegna a rispettare, promuovere e attuare i principi e i diritti fondamentali sul lavoro, con particolare riferimento alla libertà di associazione e all’effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva, l’eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, l’effettiva abolizione del lavoro minorile, l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione e un ambiente di lavoro sicuro e salubre, oltre a promuovere il lavoro dignitoso».