Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 16 pagine

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Nel presente rapporto, concepito come un allegato a quello del 30 giugno 2024, è possibile fare riferimento ai passaggi rilevanti di tale rapporto, ribadendone gli elementi principali.

L’applicabilità diretta può essere definita come la capacità di una norma di diritto internazionale di conferire di per sé alle persone fisiche, senza esigere alcuna misura interna di esecuzione, diritti e obblighi di cui possono avvalersi o di cui sono responsabili di fronte alle autorità dello Stato dove questa norma è in vigore11. Sono direttamente applicabili (giustiziabili, self-executing) le norme che sono sufficientemente concrete e chiare da permettere alle persone fisiche o giuridiche di dedurne diritti e doveri che possono essere fatti valere o rivendicati dinanzi a un’autorità amministrativa o giudiziaria12. Sono invece non direttamente applicabili (non giustiziabili, non self- executing o «executory», o ancora soltanto «indirettamente applicabili», secondo i termini del mandato della SECO) le norme di natura programmatoria (o programmatica) e le disposizioni che si rivolgono agli Stati. Tali norme devono essere concretizzate dal legislatore nazionale prima che ne derivino diritti e doveri per i privati13.

Il Tribunale federale ha sviluppato un’ampia giurisprudenza in merito all’applicabilità diretta o meno nell’ordinamento giuridico svizzero delle norme di una convenzione internazionale ratificata dalla Svizzera14.

Se un privato può appellarsi direttamente a una disposizione di un trattato dinanzi alle autorità amministrative o ai tribunali interni e se questi possono applicarla direttamente, in quanto premessa maggiore del sillogismo giuridico, essa può essere considerata «direttamente applicabile»15. Come sintetizzato dal Consiglio federale, «secondo il parere concorde del Tribunale federale e del Consiglio federale occorre che tali disposizioni siano formulate in modo sufficientemente assoluto e chiaro nel contesto globale e alla luce dell’oggetto e dello scopo del trattato, in modo che possano produrre un effetto diretto ed essere applicate in un caso concreto o fornire la base per una decisione in un simile caso»16.

Non sono, invece, direttamente applicabili le disposizioni che enunciano un programma, fissano linee direttive che si rivolgono al legislatore (e non alle autorità amministrative e giudiziarie), si limitano a delineare la regolamentazione di una materia oppure conferiscono allo Stato contraente un considerevole potere discrezionale17. Tali disposizioni non attribuiscono direttamente diritti e obblighi ai privati, ma si rivolgono agli Stati (norme di natura programmatica). Se non sono self-executing, le disposizioni di

11 Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Maya Hertig Randall e Alexandre Flückiger, Droit constitutionnel suisse, volume I, L’Etat, Berna 2021, N 1383

12 Rapporto del Consiglio federale del 5 marzo 2010, La relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale, FF 2010 2015, n. 5.3

13 Rapporto del Consiglio federale del 5 marzo 2010 (n. 12), n. 5.3

14 Cfr. in particolare DTF 98 Ib 385, consid. 2a; DTF 111 V 201, consid. 2b; 112 Ib 183, consid. 2a; DTF 119 V 171, consid. 4b; DTF 124 III 90, consid. 3a; DTF 133 I 286, consid. 3.2; DTF 136 I 297, consid. 8.1; DTF 140 II 185, consid. 4.2; DTF 142 II 161, consid. 4.5.1; DTF 145 I 308, consid. 3.4.1

15 Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Maya Hertig Randall e Alexandre Flückiger (n. 11), N 1383

16 Rapporto del Consiglio federale del 5 marzo 2010 (n. 12), n. 8.3. Cfr. TF 4C.422/2004, consid. 3.1.2, considerando non pubblicato della DTF 132 III 122

17 DTF 112 Ib 183 consid. 2a; DTF 119 V 171 consid. 4b; DTF 126 I 240 consid. 2b; TF 4C.422/2004 consid. 3.1.2, considerando non pubblicato della DTF 132 III 122