Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 16 pagine
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su questo rapporto, non hanno espresso commenti al riguardo e hanno dichiarato di condividere l’obiettivo di garantire la chiarezza e la coerenza del corpus delle norme internazionali del lavoro27.
Tale procedura accelerata di adozione di strumenti dell’OIL era già stata utilizzata per l’adozione di due convenzioni di carattere puramente formale, la Convenzione n. 80 per la revisione parziale delle Convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro nelle sue prime ventotto sessioni, allo scopo di garantire l’esercizio futuro di determinate funzioni di cancelleria affidate da dette Convenzioni al Segretario generale della Società delle Nazioni e di portarvi gli emendamenti complementari necessari in seguito allo scioglimento della Società delle Nazioni ed all’emendamento della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, e la Convenzione n. 116 del 26 giugno 1961 per la revisione parziale delle Convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro nelle sue prime trentadue sessioni ed intesa ad unificare i disposti concernenti i rapporti d’applicazione compilati dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro, entrambe ratificate in tempi rapidi dalla Svizzera.
Nel suo messaggio dell’11 febbraio 1947 in vista dell’approvazione della Convenzione
n. 80, il Consiglio federale osservava che la convenzione disciplina questioni puramente formali, poiché il suo unico scopo è preparare testi ufficiali che modifichino, secondo le sue disposizioni, convenzioni adottate dalla Conferenza nelle sue prime ventotto sessioni […]. Anche a questa Convenzione la Svizzera può aderire immediatamente. Come abbiamo già osservato, qui si tratta di disposizioni puramente formali resesi necessarie a seguito dello scioglimento della Società delle Nazioni e degli emendamenti apportati alla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro28. La Convenzione n. 80 dell’OIL è stata approvata dall’Assemblea federale il 21 marzo 194729.
Analogamente, nel suo messaggio del 4 giugno 1962 in vista dell’approvazione della Convenzione n. 116, il Consiglio federale constatava che si trattava di una convenzione avente carattere puramente formale e dunque senza portata materiale30. La Convenzione
n. 116 dell’OIL è stata approvata dall’Assemblea federale il 2 ottobre 196231.
Non si può che constatare che la Convenzione n. 191 dell’OIL, così come le Convenzioni
n. 80 e n. 116, ha carattere formale e non materiale. Per sua stessa natura, non è tale da contenere norme direttamente applicabili. Questa prima constatazione deve ora essere completata da un esame dettagliato dei quattro articoli principali della Convenzione.
27 Cfr. Messaggio del Consiglio federale del 15 maggio 2024 (n. 5), pag. 8
28 Messaggio del Consiglio federale all’Assemblea federale concernente le decisioni della ventinovesima sessione della Conferenza internazionale del lavoro relativa alle questioni costituzionali, FF 1947 I 661, pagg. 677 e 682 (dell’11 febbraio 1947; non disponibile in italiano)
29 Entrata in vigore per la Svizzera il 28 maggio 1947, RS 0.822.719.0
30 Rapporto del Consiglio federale all’Assembla federale sulla 45a sessione della Conferenza internazionale del lavoro e messaggio concernente la ratifica della Convenzione che modifica gli articoli finali inclusi nelle Convenzioni precedenti, FF 1962 I 1412, pag. 1418 seg. (non disponibile in italiano)
31 Entrata in vigore per la Svizzera il 5 novembre 1962, RS 0.822.721.6