Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

Pagina 14

L’articolo 7 contiene le consuete disposizioni relative agli effetti giuridici di eventuali revisioni ulteriori42. Qualora la Conferenza internazionale del lavoro adotti una nuova convenzione recante revisione della Convenzione n. 191, e sempre che la nuova convenzione non disponga altrimenti, la ratifica da parte di un Membro della nuova convenzione comporta automaticamente la denuncia immediata della Convenzione

n. 191 dall’entrata in vigore della nuova convenzione (art. 7 par. 1 lett. a). Inoltre, a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione, la Convenzione n. 191 cessa di essere aperta alla ratifica dei Membri (art. 7 par. 1 lett. b). Infine, la Convenzione

n. 191 rimane in ogni caso in vigore nella stessa forma e nello stesso tenore per i Membri che l’hanno ratificata e che non hanno ratificato la nuova Convenzione (art. 7 par. 2).

Tale disposizione si rivolge manifestamente agli Stati e non può costituire una disposizione direttamente applicabile nell’ordinamento giuridico svizzero.

III. Valutazione sintetica dell’applicabilità diretta o indiretta degli articoli 3, 4, 6 e 8 della Convenzione n. 191 dell’OIL

Le disposizioni oggetto della presente valutazione sintetica concernono il destinatario delle ratifiche formali degli Stati (art. 3), le condizioni dell’entrata in vigore oggettiva e soggettiva della Convenzione (art. 4), il principio della notifica da parte del Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro delle ratifiche e degli atti di denuncia a tutti i Membri (art. 6 par. 1) e al Segretario generale delle Nazioni Unite (art. 6 par. 2) e, infine, il fatto che le versioni in inglese, spagnolo e francese del testo della Convenzione fanno parimenti fede (art. 8).

Queste sono le consuete disposizioni finali che ricorrono in tutte le convenzioni dell’OIL43. Ovviamente tali norme si rivolgono agli Stati che hanno ratificato la Convenzione n. 191 e agli organi dell’UIL e, per definizione, non contengono norme che possano essere considerate direttamente applicabili nell’ordinamento giuridico interno di uno Stato, come la Svizzera.

IV. Sintesi

Ricapitoliamo di seguito gli elementi essenziali dei contenuti sviluppati nei primi tre capitoli.

Capitolo I – Contesto dell’attribuzione del mandato

Nel suo messaggio del 15 maggio 2024, il Consiglio federale ha svolto un’analisi delle disposizioni della Convenzione n. 191 dell’OIL. Il nostro Governo ha concluso che queste norme coincidono con le norme attualmente in vigore in Svizzera dal momento che «la legislazione e la prassi svizzere offrono a tutti i lavoratori elevate garanzie di tutela della salute e della sicurezza»44. La ratifica della Convenzione n. 191 «non

42 Ufficio internazionale del lavoro (n. 21), pag. 6, N 9

43 Messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 2022 (n. 37), pag. 7. Cfr. anche Consiglio federale in: FF 1960 I, 29, 33, FF 1974 I 1577, 1606, FF 1980 II 444, 450 et FF 2013 6215, 6220

44 Messaggio del Consiglio federale del 15 maggio 2024 (n. 5), FF 2024 1267, pag. 13