Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 16 pagine

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necessita l’adozione di nuove disposizioni a livello di legislazione svizzera né la modifica di disposizioni esistenti»45.

I lavori per l’adozione del disegno di decreto federale sono cominciati in seno alla Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N). Il 7 ottobre 2024 la Commissione ha deciso di rinviare il disegno al Consiglio federale incaricandolo di presentare in un rapporto complementare le disposizioni della Convenzione n. 191 dell’OIL direttamente applicabili e quelle indirettamente applicabili. Lo scopo del presente rapporto era proprio di stabilire in che misura le disposizioni della Convenzione

n. 191 dell’OIL, in particolare gli articoli 1, 2, 5 e 7, possano essere considerate come direttamente applicabili o meno nell’ordinamento giuridico svizzero.

Capitolo II – Valutazione dell’applicabilità diretta o indiretta degli articoli 1, 2, 5 e 7 della Convenzione n. 191 dell’OIL

La Convenzione n. 191 dell’OIL è atipica, poiché la sua natura è essenzialmente tecnica e formale, priva di una reale portata materiale.

L’articolo 1 ne costituisce la disposizione centrale e ha come oggetto l’aggiornamento formale degli otto strumenti per tenere conto dell’inclusione di un ambiente di lavoro sicuro e salubre nell’elenco dei principi e diritti fondamentali del lavoro. I paragrafi 1, 2 e 4 concernono unicamente la modifica dei preamboli di alcuni strumenti dell’OIL. Il contenuto di un preambolo non ha, per sua natura, carattere di applicabilità diretta. Il paragrafo 3 si limita ad affermare il principio di un ambiente di lavoro sicuro e salubre in tre strumenti. Le disposizioni in questione non risultano sufficientemente determinate e precise perché una decisione giudiziaria possa fondarsi su di esse in una fattispecie concreta. Peraltro contengono l’espressione «ciascun Membro si impegna» o «ogni Membro deve». Si tratta chiaramente di norme che hanno un carattere programmatico e si rivolgono agli Stati membri che hanno ratificato la Convenzione n. 191 e non alle autorità preposte all’applicazione del diritto in questi Stati. Non sono dunque applicabili direttamente.

Mentre gli articoli 2 e 5 vertono sugli effetti giuridici della ratifica, l’articolo 7 stabilisce le conseguenze dell’adozione da parte della Conferenza internazionale del lavoro di una nuova convenzione recante revisione della Convenzione n. 191. Le tre disposizioni sono manifestamente norme rivolte agli Stati che ratificano la Convenzione n. 191, pertanto non sono direttamente applicabili.

Capitolo III – Valutazione succinta dell’applicabilità diretta o indiretta degli articoli 3, 4, 6 e 8 della Convenzione n. 191 dell’OIL

Dal momento che costituiscono le consuete disposizioni finali, tipiche di qualunque trattato internazionale, gli articoli 3, 4, 6 e 8 non sono, per natura, direttamente applicabili.

Conclusione generale

45 Messaggio del Consiglio federale del 15 maggio 2024 (n. 5), FF 2024 1267, pag. 15