Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 16 pagine
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un trattato possono diventare applicabili nell’ordinamento giuridico svizzero solo dopo essere state concretizzate e precisate da una legge interna18. In tal modo, sono vincolanti per le autorità di esecuzione e i cittadini soltanto tramite la legislazione nazionale19.
In sintesi, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per essere direttamente applicabile nell’ordinamento giuridico svizzero una norma di diritto internazionale deve (criteri di principio cumulativi)20:
- disciplinare la situazione giuridica dei privati;
- avere un carattere incondizionato, sufficientemente determinato e preciso per poter fungere da base a una decisione giudiziaria in una fattispecie;
- avere come destinatari le autorità incaricate dell’applicazione del diritto (autorità amministrative o giudiziarie) e non le autorità legislative;
- non lasciare un ampio margine discrezionale alle autorità.
La Convenzione n. 191 dell’OIL è atipica, poiché la sua natura è essenzialmente tecnica e formale, priva di una reale portata materiale21. Infatti, come abbiamo già precisato, l’obiettivo della Convenzione è consentire la revisione parziale in blocco di 15 strumenti internazionali del lavoro adottati dopo il 1998, per attualizzare le disposizioni che, nel dispositivo o nel preambolo di questi strumenti, fanno riferimento alle quattro categorie iniziali dei principi e diritti fondamentali, alle otto convenzioni fondamentali iniziali o al titolo originario delle Dichiarazioni del 1998 e del 200822. La Convenzione n. 191 ha quindi lo scopo di apportare le modifiche necessarie ad alcuni strumenti dell’OIL per integrarvi, da un lato, un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio e diritto fondamentale e, dall’altro, le due Convenzioni ora considerate fondamentali23.
Si precisa che, in vista dell’adozione di una nuova convenzione internazionale del lavoro, il progetto è generalmente oggetto di un doppio dibattito dinanzi alla CIL, che si svolge tra due conferenze annuali24. Nel caso dei progetti di Convenzione n. 191 e di Raccomandazione n. 207, è stata seguita una procedura semplificata in considerazione del loro carattere puramente formale (procedura della discussione semplice)25. Il Consiglio di amministrazione dell’OIL ha quindi optato per la distribuzione agli Stati membri di un rapporto sintetico con i testi proposti che servisse da base al dibattito della CIL26. Il Governo svizzero e la commissione tripartita per gli affari dell’OIL, consultati
18 Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Maya Hertig Randall e Alexandre Flückiger (n. 11), N 1384
19 DTF 111 V 201, consid. 2b
20 Cfr. Jean-Philippe Dunand e Aurélien Witzig (n. 2), pag. 157; Christine Kaufmann e Christoph Good (n. 2), pagg. 647 e 651; Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Maya Hertig Randall e Alexandre Flückiger (n. 11), N 1385
21 Ufficio internazionale del lavoro, progetto di convenzione e di raccomandazione concernente la revisione parziale di
15 strumenti internazionali del lavoro a seguito dell’inclusione di un ambiente di lavoro sicuro e salubre nel quadro dei principi e diritti fondamentali del lavoro dell’OIL, ILC.111/Rapport VIII, Ginevra 2022, pag. 6, N 5.
22 Ufficio internazionale del lavoro (n. 21), pag. 6, N 5
23 Cfr. Messaggio del Consiglio federale del 15 maggio 2024 (n. 5), pag. 9
24 Jean-Philippe Dunand e Aurélien Witzig (n. 2), pag. 33 segg.; Jean-Michel Servais (n. 1), NN 84 segg.
25 A proposito della differenza tra la procedura di doppia discussione e la procedura della discussione semplice, cfr. Nicolas Valticos, Droit international du travail, Parigi 1983, NN 268 seg.
26 Ufficio internazionale del lavoro (n. 21), Ginevra 2022, pag. 5