Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 16 pagine

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Infine, il quarto paragrafo prevede la sostituzione dell’espressione «Dichiarazione dell’OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa» o qualsiasi altra formula simile con l’espressione «Dichiarazione dell’OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa (2008), come modificata nel 2022» nei preamboli dei seguenti strumenti:

- la Convenzione n. 189 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici del 2011;

- il Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930.

Il primo, il secondo e il quarto paragrafo si limitano ad adattare il testo dei preamboli di diversi strumenti dell’OIL per attualizzarli a seguito dell’adozione della Risoluzione del 10 giugno 2022 concernente l’inclusione di un ambiente di lavoro sicuro e salubre nel quadro dei principi e diritti fondamentali del lavoro. Queste modifiche sono di natura puramente formale, pertanto prive di una portata materiale. Inoltre, se l’esposizione dei motivi di una convenzione può talvolta essere utilizzata per interpretare un trattato, un preambolo non contiene, per sua natura, norme giuridiche quindi non è direttamente applicabile39.

Con il terzo paragrafo si intende invece completare il testo degli articoli contenuti nelle tre convenzioni dell’OIL, di cui una, ossia la Convenzione n. 190, non è stata ancora ratificata dalla Svizzera. Come osserva il Consiglio federale nel suo messaggio, la legislazione e la prassi svizzere offrono elevate garanzie di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori40. Il principio e il diritto a un ambiente di lavoro sicuro e salubre sono dunque garantiti. Peraltro, come già menzionato, dall’impostazione e dal meccanismo del seguito della Dichiarazione del 1998 deriva l’obbligo per tutti gli Stati membri dell’OIL di rispettare i diritti fondamentali del lavoro, di cui fa parte un «ambiente di lavoro sicuro e salubre» dall’adozione della risoluzione del 10 giugno 2022. Inoltre, i tre articoli in questione si limitano ad affermare il principio di un ambiente di lavoro sicuro e salubre nel contesto delle tre Convenzioni interessate, mentre non sono sufficientemente determinati e precisi perché una decisione giudiziaria possa fondarsi su di essi in una fattispecie concreta. Infine, queste disposizioni contengono l’espressione «ciascun Membro si impegna» o «ogni Membro deve». Si tratta chiaramente di norme che hanno un carattere programmatico e si rivolgono agli Stati membri che hanno ratificato la Convenzione n. 191 e non alle autorità preposte all’applicazione del diritto in questi Stati. Non sono dunque applicabili direttamente.

In sintesi, il primo articolo della Convenzione n. 191 dell’OIL non contiene alcuna disposizione o norma direttamente applicabile.

Articolo 2

L’articolo 2 della Convenzione n. 191 concerne gli effetti giuridici della ratifica della Convenzione. Distingue due situazioni, a seconda che gli otto strumenti di cui la Convenzione modifica alcuni testi siano stati ratificati o meno dallo Stato in questione.

39 Cfr. Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Guida alla prassi in materia di trattati internazionali, Berna 2023, nm. 46-196.

40 Messaggio del Consiglio federale del 15 maggio 2024 (n. 5), FF 2024 1267, pag. 13