Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 16 pagine

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Di conseguenza, uno Stato che abbia precedentemente ratificato uno di questi otto strumenti continuerà, ratificando la Convenzione n. 191, a essere vincolato allo strumento di cui sopra, ma nella sua forma modificata (art. 2 par. 2). Per la Svizzera sono interessati gli strumenti seguenti:

- la Convenzione n. 182 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro del 1999;

- la Convenzione n. 183 sulla protezione della maternità del 2000;

- la Convenzione sul lavoro marittimo del 2006, come modificata (MLC, 2006);

- la Convenzione n. 189 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici del 2011;

- il Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930.

Gli strumenti dovranno essere aggiornati nella Raccolta sistematica41.

Inoltre, un Membro che ratificherà uno degli otto strumenti dopo la data di entrata in vigore della Convenzione n. 191 (29 ottobre 2024) è considerato aver ratificato lo strumento in questione come modificato dalla Convenzione n. 191 (art. 2 par. 1). Per la Svizzera sono interessati gli strumenti seguenti:

- la Convenzione n. 187 sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 2006;

- la Convenzione n. 188 sul lavoro nel settore della pesca del 2007;

- la Convenzione n. 190 sulla violenza e sulle molestie del 2019.

L’articolo 2 si limita a precisare la portata della ratifica da parte di uno Stato membro della Convenzione n. 191, in rapporto con l’articolo 1, che enumera in modo esaustivo gli emendamenti correlati da inserire negli otto strumenti in questione. L’articolo 2 non contiene alcuna norma materiale destinata a disciplinare la situazione giuridica dei privati. Si rivolge chiaramente agli Stati che ratificano la Convenzione n. 191 e non costituisce una norma direttamente applicabile.

Articolo 5

Secondo l’articolo 5, l’entrata in vigore della Convenzione n. 191 ha l’effetto di precludere ulteriori ratifiche delle convenzioni e del protocollo di cui all’articolo 1 nelle loro versioni non modificate. L’articolo 5 conferma semplicemente la norma contenuta nell’articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione. Come già indicato, la Convenzione n. 191 è entrata in vigore il 29 ottobre 2024. Qualora la Svizzera desideri ratificare le Convenzioni dell’OIL n. 187, n. 188 e/o n. 190, la ratifica riguarderà le versioni modificate secondo le modifiche apportate al primo articolo della Convenzione n. 191.

Analogamente all’articolo 2, anche l’articolo 5 si rivolge chiaramente agli Stati che ratificano la Convenzione n. 191 e non costituisce una norma direttamente applicabile.

Articolo 7

41 Messaggio del Consiglio federale del 15 maggio 2024 (n. 5), FF 2024 1267, pag. 14