Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/21: Ordinanza sull’intervento precoce intensivo in caso di disturbi dello spettro autistico (OIPIA) · 18 pagine
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Art. 13 Riduzione o soppressione dell’importo forfettario annuo
Cpv. 1: può succedere che l’IPI venga interrotto definitivamente, per esempio in caso di trasloco della famiglia, o abbreviato sulla base di un parere medico (art. 6 cpv. 2). La riduzione della durata dell’intervento comporterà una riduzione dell’importo forfet- tario secondo modalità tali da agevolare l’attuazione e tenere conto delle peculiarità dell’IPI.
In caso d’interruzione dell’IPI nel corso dei primi sei mesi, l’importo forfettario annuo verrà dimezzato (lett. a), considerato che la maggior parte delle risorse viene investita all’inizio dell’intervento per predisporlo, informare i detentori dell’autorità parentale, raccogliere i dati ecc.
In caso d’interruzione nel corso del secondo anno, l’importo forfettario annuo verrà ri- dotto della metà per il secondo anno, salvo se l’interruzione avviene meno di tre mesi prima della fine dell’intervento (lett. b), per i motivi menzionati nel commento all’arti- colo 12 capoverso 2.
Cpv. 2: il mancato rispetto delle disposizioni della legge, dell’ordinanza o delle con- venzioni potrà comportare la riduzione o la soppressione dell’importo forfettario per un Cantone, per esempio se le condizioni essenziali in materia di personale o metodo d’intervento non sono o non sono più adempiute.
Art. 14 Durata massima del versamento degli importi forfettari
Cpv. 1: si ritiene che un IPI di due anni adempia le condizioni di efficacia e di econo- micità delle prestazioni prese a carico dall’AI (v. commento all’art. 6 cpv. 1), ragion per cui la concessione degli importi forfettari è limitata a tale durata.
Cpv. 2: i provvedimenti adottati a titolo di proroga dell’IPI sono generalmente eseguiti per meno di un anno. Per questo motivo si prevede che gli importi forfettari vengano concessi per un anno al massimo.
Art. 15 Altre modalità di versamento degli importi forfettari
Cpv. 1: gli importi forfettari saranno versati al Cantone una volta all’anno secondo il principio dell’annualità della gestione delle spese dell’assicurazione. Per poter conta- bilizzare il più rapidamente possibile le prestazioni nell’anno in cui sono state fornite, viene fissata una data di riferimento al 1° ottobre. I Cantoni dovranno allora contabiliz- zare tutti gli interventi svolti per un anno intero, quelli conclusi e quelli interrotti definiti- vamente prima del previsto o la cui proroga sarà terminata entro quella data. In tal modo il Fondo di compensazione dell’assicurazione potrà versare gli importi forfettari per questi interventi prima della fine dell’esercizio contabile. Per semplificare la conta- bilizzazione degli importi forfettari da versare, verranno considerati soltanto gli anni interi di IPI, salvo in caso di interruzione definitiva o proroga. Gli anni d’intervento ini- ziati ma non terminati verranno considerati per gli importi forfettari versati l’anno suc- cessivo.