Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/21: Ordinanza sull’intervento precoce intensivo in caso di disturbi dello spettro autistico (OIPIA) · 18 pagine
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Art. 24 Diritto di opposizione
Cpv. 1: questo capoverso prevede che l’assicurato o il suo rappresentante legale possa opporsi in qualsiasi momento in forma scritta alla registrazione non anonimiz- zata dei dati a fini statistici, senza indicare i motivi, presso l’organizzazione che svolge l’IPI. In questo modo si garantisce che le opposizioni vengano trattate diretta- mente dall’organizzazione responsabile e che l’assicurato o il suo rappresentante le- gale abbia un interlocutore chiaramente definito.
Cpv. 2: questo capoverso definisce le indicazioni minime necessarie per identificare inequivocabilmente l’assicurato che presenta opposizione: nome e cognome, indi- rizzo, data di nascita e numero AVS. Per garantire la validità della dichiarazione oc- corrono inoltre la firma dell’assicurato o del suo rappresentante legale e la data della presentazione dell’opposizione.
La ricezione e la documentazione dell’opposizione incomberanno all’organizzazione che svolge l’IPI. In caso di mancanza o incompletezza delle indicazioni necessarie, l’organizzazione dovrà chiederle alla persona che presenta opposizione per garantire la corretta registrazione.
Cpv. 3: l’opposizione potrà essere revocata in qualsiasi momento. In questo caso sa- ranno coinvolti gli stessi organi previsti per la sua presentazione e saranno necessa- rie le stesse indicazioni. L’organo cantonale competente potrà richiedere agli assicu- rati o alle organizzazioni di comunicargli nuovamente i dati della persona in que- stione.
Art. 25 Anonimizzazione e distruzione dei dati
Cpv. 1: questo capoverso disciplina la conservazione e l’anonimizzazione dei dati da parte dell’autorità cantonale competente e dell’UST, garantendo che i dati trasmessi non vengano conservati per una durata indeterminata. Non appena lo scopo iniziale per il quale sono stati raccolti lo consente, i dati dovranno essere anonimizzati o di- strutti. Il termine assoluto di 30 anni è appropriato, poiché corrisponde in generale alla durata del percorso scolastico, dell’acquisizione di conoscenze importanti e dell’in- gresso nel mercato del lavoro. Un termine di conservazione più lungo non è necessa- rio, dato che successivamente subentrano altri fattori e i dati non permettono più di trarre conclusioni attendibili.
Cpv. 2: questo capoverso disciplina le misure da adottare in caso di presentazione di un’opposizione secondo l’articolo 24. L’organizzazione dovrà confermare per iscritto alla persona che ha presentato l’opposizione che quest’ultima è stata registrata e in- formarne senza indugio l’organo cantonale competente, il quale inoltrerà l’opposi- zione all’UST (lett. a). Successivamente, sia l’organizzazione che l’organo cantonale competente dovranno distruggere le indicazioni di cui all’articolo 24 capoverso 2 (lett. b). Non appena sarà venuto a conoscenza della presentazione di un’opposi- zione, l’UST anonimizzerà senza indugio i dati già registrati e distruggerà le indica- zioni di cui all’articolo 24 capoverso 2 (lett. c).