Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/21: Ordinanza sull’intervento precoce intensivo in caso di disturbi dello spettro autistico (OIPIA) · 18 pagine
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Le organizzazioni trasmetteranno inoltre le date dell’inizio e della fine della proroga all’ufficio AI del Cantone di domicilio del bambino (lett. b), che potrà per esempio rim- borsare le spese di viaggio in base a questi dati.
Cpv. 3: l’organo cantonale competente trasmetterà i dati menzionati all’UST a fini sta- tistici, contestualmente ai dati elencati all’articolo 68noviescapoverso 5 lettera a nLAI.
In relazione con i dati del bambino, l’organo cantonale competente menzionerà inoltre il nome dell’organizzazione in cui il bambino partecipa o ha partecipato all’IPI e le date dell’inizio e della fine dell’intervento. Questi ultimi dati, raccolti conformemente all’articolo 68noviescapoverso 2 lettera f nLAI, sono importanti per la valutazione dell’IPI, in particolare per determinare il lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento dei test e l’inizio o la fine dell’IPI oppure il lasso di tempo tra la formulazione della dia- gnosi e l’inizio dell’IPI.
Cpv. 4: l’UST potrà formulare raccomandazioni per organizzare la trasmissione di dati e garantire che questi siano impiegabili. I termini per la loro trasmissione verranno fis- sati d’intesa con l’UFAS, cui i Cantoni dovranno trasmettere determinati dati in vista del versamento degli importi forfettari (art. 15).
La valutazione dell’efficacia dell’IPI verrà svolta in particolare dalla Confederazione e dai Cantoni grazie al collegamento effettuato dall’UST tra i dati relativi all’IPI e quelli sul percorso scolastico dei bambini interessati e sui provvedimenti dell’AI concessi loro.
Art. 22 Finanziamento delle statistiche
La rilevazione sull’IPI non si fonda sulla legge del 9 ottobre 199211 sulla statistica fe- derale. Per questo motivo, occorre disciplinare l’assunzione delle spese sostenute dall’UST in relazione con questa nuova rilevazione. Il presente articolo prevede che la totalità di tali spese venga assunta dal Fondo di compensazione AI, poiché anche i Cantoni sosterranno spese supplementari per la raccolta e la trasmissione dei dati re- lativi all’IPI. Una ripartizione delle spese dell’UST tra l’assicurazione e i Cantoni non sarebbe peraltro proporzionata, considerato l’onere amministrativo che comporte- rebbe. L’UST e l’UFAS dovranno concludere un contratto d’imputazione delle presta- zioni e l’AI rimborserà le spese all’UFAS.
Art. 23 Obbligo d’informare l’assicurato
In virtù dell’articolo 68noviescapoverso 7 nLAI, il presente articolo stabilisce che in- combe alle organizzazioni che svolgono l’IPI fornire informazioni scritte all’assicurato o al suo rappresentante legale. Queste informazioni scritte concernono l’elaborazione dei dati (comunicazione di dati agli organi competenti nonché modalità, scopo e vo- lume dei dati), il diritto di opposizione circa la registrazione non anonimizzata dei dati
11 RS 431.01