Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/21: Ordinanza sull’intervento precoce intensivo in caso di disturbi dello spettro autistico (OIPIA) · 18 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo

Le nuove disposizioni della LAI sono concretizzate nel presente avamprogetto di ordi- nanza e si fondano sulle esperienze maturate nel quadro del progetto pilota e sulle conoscenze degli esperti nelle organizzazioni che forniscono le prestazioni. Questi ul- timi sono stati coinvolti nell’elaborazione del contenuto delle presenti disposizioni.

Inoltre, il Consiglio federale delega al Dipartimento federale dell’interno (DFI) il com- pito di disciplinare i dettagli relativi ai test a cui le organizzazioni sottoporranno i bam- bini ai fini della valutazione. Anche per questo, il DFI si avvarrà delle conoscenze de- gli esperti in questione.

2 Commento ai singoli articoli

Art. 1 Oggetto

Conformemente al mandato assegnatogli dall’articolo 13a capoverso 3 nLAI, nell’ordi- nanza in oggetto il Consiglio federale disciplina i principi per la concessione di importi forfettari per l’IPI da parte dell’AI, ovvero gli elementi essenziali dell’IPI e altre condi- zioni applicabili alle organizzazioni, al personale e ai partecipanti all’intervento, al fine di armonizzare la qualità degli interventi e le possibilità di accesso all’IPI. Esso pre- cisa anche le modalità della concessione degli importi forfettari da parte dell’assicura- zione per coprire le spese dei provvedimenti sanitari eseguiti nel quadro di un IPI e disciplina le modalità della vigilanza.

Per garantire la compatibilità dei risultati ottenuti nelle varie organizzazioni, il Consi- glio federale fissa inoltre i criteri per valutare l’IPI. Al fine di permettere una valuta- zione approfondita dell’efficacia dell’IPI, precisa e completa la raccolta di dati prevista all’articolo 68noviesnLAI. Disciplina anche i diritti dell’assicurato per quanto concerne il trattamento dei suoi dati. Infine, regolamenta il rimborso delle spese sostenute

dall’UST per l’allestimento di statistiche (art. 67 cpv. 1ternLAI).

Art. 2 Condizioni

Questo articolo precisa che l’AI concede importi forfettari per l’IPI soltanto se sono adempiute le condizioni relative agli interventi e agli assicurati previste nell’ordinanza in oggetto. In tal caso, tuttavia, non sussiste automaticamente il diritto alla conces- sione di importi forfettari da parte dell’AI, poiché è anche necessario che il Cantone e l’UFAS abbiano concluso una convenzione relativa all’IPI (art. 13a cpv. 1 lett. d nLAI). Va inoltre rilevato che l’ordinanza in oggetto non si applicherà agli IPI non cofinanziati dall’AI.

Art. 3 Organizzazione

Cpv. 1: le organizzazioni in seno alle quali vengono svolti IPI cofinanziati dall’AI pos- sono essere istituzioni indipendenti o integrate in istituzioni che forniscono altre pre- stazioni, quali gli ospedali. Secondo questo capoverso, le organizzazioni che svol- gono gli IPI devono far capo a un’istituzione di diritto pubblico o aver concluso un con- tratto di prestazioni con il Cantone, al fine di garantire un certo livello di qualità delle prestazioni, una vigilanza cantonale e l’esistenza duratura dell’organizzazione.