Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/21: Ordinanza sull’intervento precoce intensivo in caso di disturbi dello spettro autistico (OIPIA) · 18 pagine

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Art. 20 Raccolta e trasmissione di dati per misurare lo sviluppo del bambino

Per valutare l’efficacia dell’IPI a breve termine, le organizzazioni che svolgono gli in- terventi dovranno raccogliere dati che permettano di seguire lo sviluppo del bambino tra il momento in cui inizia e quello in cui termina l’IPI. A tal fine, le organizzazioni sot- toporranno i bambini ad alcuni test (v. commento all’art. 19 lett. a e art. 68noviescpv. 2 lett. g nLAI); i test dovranno essere identici per tutti i bambini, in modo da ottenere ri- sultati comparabili. Il presente articolo prevede la delega al DFI della competenza di definire i test ai quali le organizzazioni che forniscono le prestazioni di IPI prese a ca- rico dall’AI sottoporranno i bambini, quando svolgerli e quali risultati andranno tra- smessi ai Cantoni, poiché si tratta di norme molto tecniche. Il DFI svolgerà questo compito in stretta collaborazione con gli esperti delle organizzazioni che partecipano al progetto pilota.

Art. 21 Raccolta e trasmissione di altri dati

Cpv. 1: l’articolo 68noviescapoverso 2 nLAI elenca i dati che le organizzazioni che svol- gono gli IPI dovranno raccogliere. I capoversi 3–5 dello stesso articolo precisano a chi trasmetteranno questi dati e il capoverso 6 delega al Consiglio federale la compe- tenza di prevedere la raccolta e la trasmissione di dati supplementari. Il presente arti- colo precisa e concretizza le disposizioni summenzionate. Tutti i dati particolarmente sensibili sono già elencati nella legge.

La proroga dell’IPI è una misura la cui potenziale importanza giustifica la valutazione del suo impatto e quindi la raccolta di dati al riguardo (lett. a). Le date dell’inizio e della fine della proroga sono necessarie anche a fini di controllo e di attuazione del diritto dell’AI (v. commento al cpv. 2 lett. b).

I motivi dell’interruzione definitiva dell’intervento verranno rilevati (lett. b) in modo da poter eventualmente trarre conclusioni circa, per esempio, l’adeguatezza del metodo.

Anche i dati sulle diverse forme d’IPI e sui vari metodi applicati dalle organizzazioni (lett. c) e sul loro rispettivo impatto sull’efficacia dell’IPI potranno fornire indicazioni utili.

Altrettanto vale per i dati concernenti le categorie professionali del personale che for- nisce le prestazioni di IPI (lett. d), che verranno raccolti in forma aggregata (in equiva- lenti a tempo pieno) secondo la nomenclatura dell’UST.

Infine, occorrerà indicare le spese totali delle organizzazioni che forniscono le presta- zioni, le spese medie per bambino e per anno nonché l’importo dei contributi canto- nali (lett. e); queste cifre dovrebbero permettere di stabilire un nesso tra l’efficacia dell’IPI, le sue spese e il suo finanziamento.

Cpv. 2: le organizzazioni che forniscono le prestazioni di IPI dovranno trasmettere i dati elencati al capoverso 1 all’organo cantonale competente (lett. a), che li trasmet- terà all’UST a fini statistici (cpv. 3).