Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/21: Ordinanza sull’intervento precoce intensivo in caso di disturbi dello spettro autistico (OIPIA) · 18 pagine
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Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
Destinato ai bambini in tenera età, l’intervento precoce intensivo (IPI) in caso di di- sturbi dello spettro autistico combina prestazioni mediche e pedagogiche, quali la psi- coterapia e l’ergoterapia, la logopedia, la pedagogia speciale e la psicologia. L’IPI consente di migliorare il comportamento e le attitudini sociali e comunicative dei bam- bini coinvolti, soprattutto perché la plasticità cerebrale è ancora molto elevata in que- sta fase dello sviluppo. Esso comporta un numero notevole di ore di trattamento (di regola almeno 15 ore alla settimana) e dura due anni, cui se necessario segue un pe- riodo meno intenso volto a consolidare i risultati raggiunti e ad agevolare la transi- zione in un altro ambiente o l’integrazione nella scuola.
Il contributo dell’assicurazione invalidità (AI) all’assunzione delle spese dell’IPI è og- getto di un progetto pilota che si concluderà alla fine del 2026. La modifica del
21 marzo 20251 della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI)2 (di se- guito «nLAI») e l’ordinanza in oggetto mirano a disciplinare la partecipazione dell’AI alle spese per la componente medica dell’IPI dopo il 2026, considerata l’efficacia di questo tipo d’intervento. Il Parlamento ha adottato le nuove disposizioni della LAI rela- tive all’IPI secondo il messaggio del Consiglio federale senza apportarvi modifiche.
Dato che le prestazioni fornite nel quadro dell’IPI sono cofinanziate dall’AI e dai Can- toni, la nLAI prevede (al nuovo art. 13a cpv. 1) che la Confederazione e i Cantoni concludano convenzioni relative all’IPI. Le convenzioni si baseranno su pianificazioni cantonali concernenti l’IPI, il che permetterà di tenere conto della situazione specifica di ciascun Cantone, favorendo al contempo il mantenimento o la diffusione dell’offerta di IPI in Svizzera. L’articolo 13a capoverso 2 nLAI prevede inoltre che i contributi dell’assicurazione vengano versati ai Cantoni sotto forma di importi forfettari per sin- golo caso. La legge fissa un limite massimo delle spese a carico dell’AI pari al 30 per cento delle spese medie stimate per l’intervento. L’articolo 68noviesnLAI prevede inol- tre che le organizzazioni in seno alle quali vengono svolti gli IPI raccolgano dati e li trasmettano all’Ufficio federale di statistica (UST) a fini statistici e all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) a fini di vigilanza.
Il legislatore ha incaricato il Consiglio federale di disciplinare a livello di ordinanza il calcolo degli importi forfettari, determinati elementi essenziali dell’IPI, le modalità della vigilanza della Confederazione sui Cantoni (art. 13a cpv. 3 nLAI) e determinati aspetti relativi alla protezione dei dati (art. 68noviescpv. 7 nLAI). La legge delega inoltre
all’Esecutivo la possibilità di prevedere il rimborso da parte dell’assicurazione delle spese sostenute dall’UST per l’allestimento delle statistiche (art. 67 cpv. 1ternLAI)
nonché la raccolta e trasmissione di dati supplementari (art. 68noviescpv. 6 nLAI).
1FF 2024 2242