Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/21: Ordinanza sull’intervento precoce intensivo in caso di disturbi dello spettro autistico (OIPIA) · 18 pagine
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organizzazioni che hanno stipulato una convenzione con l’UFAS, le quali costitui- ranno il personale di riferimento (lett. b).
Art. 10 Fissazione degli importi forfettari nelle convenzioni tra l’UFAS e i Cantoni
Cpv. 1: l’UFAS calcolerà l’ammontare degli importi forfettari secondo i principi stabiliti all’articolo 9 e lo fisserà nelle convenzioni concluse con i Cantoni (art. 17).
Cpv. 2: il calcolo degli importi forfettari verrà aggiornato ogni quattro anni. Un aggior- namento più frequente non sarebbe proporzionato, dati gli oneri amministrativi che comporterebbe per tutte le parti interessate.
Art. 11 Importo forfettario annuo massimo
Cpv. 1: l’assicurazione prenderà a carico i provvedimenti sanitari eseguiti nel quadro dell’IPI fino a concorrenza del 30 per cento delle spese medie stimate per l’intervento (art. 13a cpv. 2 nLAI). Questa disposizione precisa che la somma corrispondente sarà determinata in base alle spese complessive medie per caso degli interventi oggetto di una convenzione tra l’UFAS e il Cantone, comprese le spese per le infrastrutture,
l’amministrazione, la gestione del personale ecc.
Cpv. 2: poiché i bilanci contabili delle organizzazioni potrebbero non essere disponibili al momento della conclusione delle convenzioni, la verifica del rispetto del limite mas- simo si baserà sulle cifre disponibili l’anno precedente la conclusione o il rinnovo delle convenzioni, che avverrà ogni quattro anni. Per il primo periodo contrattuale, che ini- zierà nel 2027, il limite massimo sarà calcolato in base alle spese dell’IPI svolto nel 2025 in seno alle organizzazioni partecipanti al progetto pilota a quel momento.
Art. 12 Importo forfettario mensile per la proroga dell’IPI
Cpv. 1: le proroghe dell’IPI secondo l’articolo 7 possono essere molto diverse tra loro, in funzione dei bisogni specifici e della situazione del bambino interessato. Conside- rato che generalmente durano meno di un anno, è opportuno prevedere la conces- sione di un importo forfettario mensile. Tale importo dovrebbe corrispondere all’incirca all’importo forfettario concesso per le proroghe nel quadro del progetto pilota, che si è rivelato adeguato.
Cpv. 2: se la durata dell’IPI verrà ridotta e seguiranno provvedimenti meno intensi se- condo l’articolo 7, l’assicurazione non concederà alcun importo forfettario per la pro- roga, poiché questa è generalmente coperta dall’importo forfettario concesso per la fase principale dell’intervento. L’importo forfettario dell’AI verrà infatti ridotto se la du- rata dell’IPI sarà ridotta di almeno tre mesi (art. 13 cpv 1). Si tratta di semplificare l’at- tuazione e lasciare una certa flessibilità alle organizzazioni in modo che possano, in casi giustificati, ridurre o prolungare un po’ la fase intensiva degli interventi senza che ciò incida sull’importo forfettario.