Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/21: Ordinanza sull’intervento precoce intensivo in caso di disturbi dello spettro autistico (OIPIA) · 18 pagine
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Cpv. 2: per il versamento degli importi forfettari, i Cantoni dovranno presentare all’UFAS, entro il 1° novembre dell’anno in corso, una fattura munita di un codice QR e di un numero di riferimento. Affinché l’UFAS possa verificare l’importo della fattura presentatagli, dovranno menzionare le informazioni elencate in questo capoverso.
Cpv. 3: i dettagli concernenti il versamento degli importi forfettari verranno stabiliti nelle convenzioni tra l’UFAS e i Cantoni.
Art. 16 Pianificazione cantonale
Cpv. 1: la concessione dell’importo forfettario da parte dell’assicurazione sarà subor- dinata alla condizione che l’IPI sia oggetto di una pianificazione cantonale (art. 13a cpv. 1 lett. a nLAI). Questa pianificazione dovrà essere fornita all’UFAS prima della conclusione di una convenzione oppure ogni quattro anni, in vista del suo rinnovo.
Cpv. 2: la pianificazione dovrà illustrare in particolare le fonti di finanziamento dell’IPI quali sussidi cantonali o conferimenti privati (lett. a), una stima dei posti di IPI neces- sari, le capacità di accoglienza e le modalità con le quali il Cantone intende soddi- sfare i bisogni (lett. b), il modo in cui il Cantone esercita la vigilanza sull’organizza- zione (lett. c) e se siano stati conclusi o previsti accordi con altri Cantoni circa l’IPI (lett. d).
Art. 17 Convenzioni tra l’UFAS e i Cantoni
Cpv. 1: gli elementi minimi che devono figurare nelle convenzioni sono elencati all’ar- ticolo 13a capoverso 1 lettera d nLAI. A questi vanno aggiunte in particolare disposi- zioni concernenti il rinnovo della convenzione, al fine di evitare lacune.
Cpv. 2: le convenzioni verranno concluse per una durata di quattro anni al massimo. Questo consentirà, se necessario, di adattarle all’evoluzione delle conoscenze scien- tifiche e agli sviluppi dell’offerta nei Cantoni entro un termine adeguato. Si tratterà di un periodo di quattro anni che giungerà a scadenza nello stesso momento per tutte le convenzioni. Se in questo lasso di tempo verranno concluse altre convenzioni, la du- rata di queste ultime sarà più breve.
Cpv. 3: incomberà ai Cantoni presentare una richiesta di conclusione o di rinnovo di una convenzione, fornendo le informazioni elencate in questa disposizione affinché l’UFAS possa verificare la conformità dell’offerta di IPI alle esigenze della LAI e dell’ordinanza in oggetto e fissare l’ammontare dell’importo forfettario.
Cpv. 4: i Cantoni trasmetteranno all’UFAS i documenti necessari a tal fine.
Cpv. 5: per evitare lacune a livello di convenzione e lasciare all’UFAS il tempo di esa- minare la pianificazione cantonale e procurarsi le informazioni complementari even- tualmente necessarie, la richiesta di rinnovo della convenzione dovrà essere presen- tata almeno sei mesi prima della scadenza di quest’ultima.