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Consultazione 2025/26: Legge federale sulle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione · 17 pagine

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Titolo dell’atto «%ASFF_YYYY_ID»

1. le piante o le loro proprietà non si diffondono in modo indesiderato;

2. non arrecano danno alla popolazione di organismi protetti o importanti per l’ecosistema interessato;

3. non provocano l’estinzione involontaria di una specie di organismi;

4. non pregiudicano in maniera grave o duratura l’equilibrio delle sostanze nell’ambiente;

5. non pregiudicano in maniera grave o duratura funzioni importanti dell’ecosistema interessato, in particolare la fertilità del suolo;

6. non sono violati in altro modo i principi di cui all’articolo 5 capoverso 1;

b. la dignità della creatura nella pianta utilizzata non è stata lesa dall’impiego delle nuove tecnologie di selezione;

c. la produzione di prodotti da piante ottenute mediante selezione convenzionale e la libera scelta dei consumatori non sono pregiudicate;

d. le piante apportano un valore aggiunto per l’agricoltura, l’ambiente o i consumatori rispetto alle piante ottenute mediante selezione convenzionale.

3Un valore aggiunto sussiste in particolare quando la modificazione delle piante ottenuta con nuove tecnologie di selezione riduce l’impatto ambientale della coltivazione, migliora la qualità del prodotto o aumenta la resilienza del materiale vegetale, consentendo così lo sfruttamento del potenziale di resa.

4Il Consiglio federale disciplina la procedura e l’informazione del pubblico.

Art. 12 Decisione sulla comparabilità

1Se il richiedente dimostra che è già stata concessa l’autorizzazione a un’immissione sperimentale nell’ambiente o alla messa in commercio di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione aventi proprietà biologiche e modificazioni genetiche comparabili, per la messa in commercio di tali piante è sufficiente una decisione sulla comparabilità e sul valore aggiunto di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera d.

2Ai fini della comparabilità delle proprietà biologiche e delle modificazioni genetiche di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione si applica l’articolo 10 capoversi 3 e 4.

3Per le decisioni sulla comparabilità, l’autorità competente prende in considerazione anche le autorizzazioni di autorità estere, purché le condizioni del loro rilascio siano paragonabili a quelle di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettere c e d o all’articolo 11 capoverso 2.

4Chiunque dispone già di una decisione sulla comparabilità di cui all’articolo 10 capoverso 1 necessita esclusivamente di una decisione sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 lettera d.

5Il Consiglio federale disciplina la procedura e l’informazione del pubblico.