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Consultazione 2025/26: Legge federale sulle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione · 17 pagine

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Titolo dell’atto «%ASFF_YYYY_ID»

b. revoca delle autorizzazioni;

c. esecuzione sostitutiva a spese dell’autore della violazione;

d. sequestro, confisca e distruzione.

2In caso di decisione in merito a misure amministrative di cui al capoverso 1 lettera d, l’autorità competente coordina la procedura, per quanto necessario, con le autorità di perseguimento penale.

Art. 35b Sanzioni amministrative

Se un titolare di un’autorizzazione viola la presente legge, le relative disposizioni d’esecuzione o l’autorizzazione, l’autorità competente può imputargli un importo fino al doppio del ricavato lordo dai prodotti messi illecitamente in commercio.

Art. 37a Periodo transitorio per la messa in commercio di organismi genetica-

mente modificati

Fino al…. [nuovo termine ultimo] non possono essere rilasciate autorizzazioni per la messa in commercio, per fini agricoli, orticoli o forestali, di piante e parti di piante geneticamente modificate, di sementi geneticamente modificate e di altro materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato, nonché di animali geneticamente modificati. Fanno eccezione le piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione secondo la LNTS13.

2. Legge del 7 ottobre 198314 sulla protezione dell’ambiente

Art. 29a cpv. 2bis

2bisAll’utilizzazione di piante il cui materiale genetico è stato modificato mediante nuove tecnologie di selezione e che non contengono materiale genetico transgenico, nonché all’utilizzazione dei loro metaboliti e dei loro rifiuti, si applica la legge del ...15 sulle tecnologie di selezione.

3. Legge del 20 giugno 201416 sulle derrate alimentari

Art. 20 cpv. 1 secondo periodo

1…. Tiene conto delle esigenze della legge del 21 marzo 200317 sull’ingegneria genetica e della legge del ...18 sulle tecnologie di selezione.

13RS ...

14RS 814.01

15RS ...

16RS 817.0

17 RS 814.91

18 RS ...