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Consultazione 2025/26: Legge federale sulle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione · 17 pagine
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Titolo dell’atto «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 7 Protezione della produzione di prodotti da piante ottenute mediante
selezione convenzionale e della libera scelta
1Chi utilizza piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione deve provvedere affinché esse, i loro metaboliti o i loro rifiuti non pregiudichino la produzione di prodotti da piante ottenute mediante selezione convenzionale né la libera scelta dei consumatori.
2Chiunque utilizza tali piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione deve prendere in particolare le adeguate precauzioni per evitare che esse si mescolino in modo indesiderato con piante ottenute mediante selezione convenzionale (separazione del flusso delle merci). Tali precauzioni comprendono il rispetto delle distanze minime sufficienti dagli appezzamenti in cui sono coltivate piante ottenute mediante selezione convenzionale.
3Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti la separazione del flusso delle merci e i provvedimenti da adottare per evitare la presenza di contaminazioni. Esso definisce in particolare le distanze minime dagli appezzamenti. Tiene conto delle raccomandazioni sovranazionali e delle relazioni commerciali con l’estero.
Sezione 2: Utilizzazione in sistemi chiusi
Art. 8
1Le piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione che non possono né essere immesse nell’ambiente a titolo sperimentale (art. 9 e 10) né messe in commercio (art. 11 e 12) possono essere utilizzate in sistemi chiusi se sono adottate tutte le misure di confinamento necessarie in particolare per la protezione dell’uomo, della fauna e dell’ambiente nonché della diversità biologica.
2Il Consiglio federale prevede un obbligo di notifica o di autorizzazione per le attività in sistemi chiusi; esso disciplina le condizioni e la procedura.
Sezione 3: Immissione sperimentale nell’ambiente
Art. 9 Obbligo d’autorizzazione e condizioni per l’autorizzazione
1Le piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione che non possono essere messe in commercio (art. 11 e 12) possono essere immesse nell’ambiente a titolo sperimentale solo con un’autorizzazione della Confederazione.
2L’autorizzazione viene concessa se il richiedente dimostra che:
a. i risultati auspicati non possono essere ottenuti mediante esperimenti in sistemi chiusi;
b. l’esperimento fornisce anche un contributo alla ricerca relativa alla biosicurezza delle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione;