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Consultazione 2025/26: Legge federale sulle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione · 17 pagine

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Titolo dell’atto «%ASFF_YYYY_ID»

2Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.

Art. 29 Ricorso delle autorità

1L’Ufficio federale dell’ambiente può impugnare con i rimedi giuridici del diritto cantonale e del diritto federale le decisioni delle autorità cantonali prese in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d’esecuzione.

2Lo stesso diritto spetta anche ai Cantoni per controversie riguardanti gli effetti provenienti da Cantoni vicini.

Capitolo 6: Responsabilità civile

Art. 30 Responsabilità

La responsabilità è disciplinata per analogia dagli articoli 30–33 LIG8. In questo contesto, l’espressione «persona soggetta all’obbligo d’autorizzazione» comprende anche le persone per le quali è sufficiente una decisione sulla comparabilità di cui agli articoli 10 o 12.

Art. 31 Garanzia

1Il Consiglio federale può prevedere che le persone soggette all’obbligo d’autorizzazione e di notifica o le persone che devono ottenere una decisione sulla comparabilità forniscano garanzie, sotto forma di assicurazione o in altro modo, per coprire la loro responsabilità civile.

2Fissa l’entità e la durata di tale garanzia. Può prevedere che la garanzia sia sospesa o cessi soltanto 60 giorni dopo il ricevimento della notifica del danno insorto.

3Può obbligare chi si porta garante della responsabilità civile a notificare all’autorità esecutiva l’esistenza, la sospensione o la cessazione della garanzia.

Capitolo 7: Disposizioni penali, misure e sanzioni amministrative

Art. 32 Disposizioni penali

1Chiunque intenzionalmente:

a. utilizza piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione in modo tale che vengano violati i requisiti generali di cui agli articoli 5–7;

b. nell’utilizzare piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione in sistemi chiusi non prende tutte le misure di confinamento necessarie o viola l’obbligo d’autorizzazione o di notifica per gli esperimenti in sistemi chiusi (art. 8);

8 RS ...