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Consultazione 2025/26: Legge federale sulle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione · 17 pagine

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Titolo dell’atto «%ASFF_YYYY_ID»

c. senza autorizzazione o senza decisione sulla comparabilità, immette nell’ambiente a titolo sperimentale o mette in commercio piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione o viola l’autorizzazione o la decisione sulla comparabilità (art. 9 cpv. 1, 10 cpv. 1, 11 cpv. 1 e 12 cpv. 1);

d. mette in commercio piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione senza fornire all’acquirente le informazioni e le istruzioni previste dalle prescrizioni (art. 13 cpv. 1);

e. utilizza piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione senza attenersi alle istruzioni (art. 13 cpv. 3);

f. mette in commercio piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione senza etichettarle come tali per l’acquirente (art. 14 cpv. 1–3);

g. viola le prescrizioni sull’etichettatura di prodotti ottenuti da piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione (art. 14 cpv. 6);

h. viola l’obbligo di controllo autonomo (art. 17 cpv. 2);

i. viola altre prescrizioni concernenti l’utilizzazione di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione (art. 19), è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.

Art. 33 Misure amministrative

1In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d’esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, l’autorità competente può disporre le seguenti misure amministrative:

a. divieto di svolgere attività;

b. revoca delle autorizzazioni;

c. esecuzione sostitutiva a spese dell’autore della violazione;

d. sequestro, confisca e distruzione.

2In caso di decisione in merito a misure amministrative di cui al capoverso 1 lettera d, l’autorità competente coordina la procedura, per quanto necessario, con le autorità di perseguimento penale.

Art. 34 Sanzioni amministrative

Se un titolare di autorizzazione viola la presente legge, le relative disposizioni d’esecuzione o l’autorizzazione, l’autorità competente può imputargli un importo fino al doppio del ricavo lordo dai prodotti messi illecitamente in commercio.