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Consultazione 2025/26: Legge federale sulle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione · 17 pagine

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Titolo dell’atto «%ASFF_YYYY_ID»

Sezione 5: Disposizioni comuni

Art. 15 Procedura d’opposizione

1Sono pubblicate nel Foglio federale dall’autorità competente e depositate pubblicamente per 30 giorni:

a. le domande di autorizzazione per immissioni sperimentali nell’ambiente e per la messa in commercio di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione (art. 9 cpv. 1 e 11 cpv. 1);

b. le domande di decisione sulla comparabilità (art. 10 cpv. 1 e 12 cpv. 1).

2Chi ha qualità di parte secondo la legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito, fare opposizione presso l’autorità competente. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

Art. 16 Verifica delle autorizzazioni e delle decisioni sulla comparabilità

1L’autorità competente verifica regolarmente le autorizzazioni e le decisioni sulla comparabilità ai fini della loro conferma.

2Chi è in possesso di un’autorizzazione o di una decisione sulla comparabilità comunica all’autorità competente, spontaneamente e non appena ne viene a conoscenza, le nuove conoscenze che potrebbero condurre a una nuova valutazione di pericoli e pregiudizi.

Art. 17 Deroghe all’obbligo di notifica e d’autorizzazione; controllo

autonomo

1Per determinate piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione, il Consiglio federale può prevedere deroghe o semplificazioni quanto all’obbligo di notifica o d’autorizzazione ovvero di ottenere una decisione sulla comparabilità se, in base allo stato delle conoscenze scientifiche o all’esperienza, è esclusa una violazione dei requisiti generali di cui agli articoli 5–7.

2Se per l’utilizzazione in sistemi chiusi o per la messa in commercio di determinate piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione non vi è obbligo d’autorizzazione o di ottenere una decisione sulla comparabilità, la persona che vuole utilizzare queste piante in sistemi chiusi o metterle in commercio deve controllare autonomamente il rispetto dei requisiti generali di cui agli articoli 5–7.

3Il Consiglio federale disciplina la natura, l’estensione e la verifica del controllo autonomo.

5 RS 172.021