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Consultazione 2025/26: Legge federale sulle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione · 17 pagine

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Capitolo 4: Esecuzione

Art. 20 Esecuzione

1L’esecuzione della presente legge spetta alla Confederazione, nella misura in cui non sia già assegnata ai Cantoni in virtù di altre leggi federali che disciplinano segnatamente l’utilizzazione di oggetti e prodotti.

2Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.

3Può coinvolgere i Cantoni per determinati compiti esecutivi previsti dalla presente legge, in particolare per il controllo e la sorveglianza.

4L’autorità esecutiva può delegare determinati compiti esecutivi, in particolare il controllo e la sorveglianza, a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato.

5I costi derivanti da provvedimenti che le autorità adottano per rimuovere un pericolo o pregiudizio imminente, come pure per accertarlo ed eliminarlo, sono a carico di chi lo ha causato.

Art. 21 Coordinamento dell’esecuzione

1L’autorità federale che esegue prescrizioni concernenti piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione sulla base di un’altra legge federale o di un trattato internazionale è competente, nell’adempimento di questo compito, anche per l’esecuzione della presente legge. Le autorità federali decidono con il consenso degli altri servizi federali interessati e, laddove lo prevede il diritto federale, dopo aver sentito i Cantoni interessati.

2Se l’utilizzazione di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione è subordinata, oltre che a procedure d’autorizzazione o di notifica delle autorità federali, anche a procedure di pianificazione e d’autorizzazione cantonali, il Consiglio federale designa un organo direttivo che provvede al coordinamento delle procedure.

Art. 22 Commissioni consultive

1La Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica (CFSB) e la Commissione federale d’etica per la biotecnologia nel settore non umano (CENU) esercitano le loro funzioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge del 21 marzo 20037 sull’ingegneria genetica (LIG) anche nel settore delle nuove tecnologie di selezione.2 L’obbligo di consultare la CFSB e la CENU da parte dell’autorità competente in materia di autorizzazione si applica anche ad autorizzazioni e decisioni in merito alla comparabilità conformemente alla presente legge.

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Art. 23 Obbligo d’informazione e riservatezza

1Ognuno è tenuto a fornire alle autorità le informazioni necessarie all’esecuzione e, se necessario, a svolgere o tollerare indagini.

7 RS 814.91