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Consultazione 2025/26: Legge federale sulle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione · 17 pagine

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Titolo dell’atto «%ASFF_YYYY_ID»

c. in base allo stato delle conoscenze scientifiche può essere escluso che esse o le loro nuove proprietà si diffondano e i requisiti di cui all’articolo 5 capoverso 1 non possono essere violati in altro modo;

d. la dignità della creatura nella pianta utilizzata non è stata lesa dall’impiego delle nuove tecnologie di selezione; e

e. la produzione di prodotti da piante ottenute mediante selezione convenzionale e la libera scelta dei consumatori non sono pregiudicate.

3Il Consiglio federale disciplina la procedura e l’informazione del pubblico.

Art. 10 Decisione sulla comparabilità

1Se il richiedente dimostra che è già stata concessa l’autorizzazione a un’immissione sperimentale nell’ambiente o alla messa in commercio di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione aventi proprietà biologiche e modificazioni genetiche comparabili, per le immissioni sperimentali nell’ambiente di tali piante è sufficiente una decisione della Confederazione che confermi la comparabilità.

2Le proprietà biologiche e le modificazioni genetiche di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione sono comparabili se:

a. le piante appartengono alla stessa specie, e

b. le stesse modificazioni genetiche sono state realizzate nello stesso punto del materiale genetico e ne derivano le stesse nuove proprietà.

3Il Consiglio federale stabilisce in quali altri casi le proprietà biologiche e le modificazioni genetiche di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione sono comparabili; in tale contesto, esso prende in considerazione:

a. l’appartenenza delle piante alla stessa specie o la possibilità di incrociarle; e

b. le modificazioni genetiche realizzate e le nuove proprietà che ne derivano.

4Ai fini delle decisioni in merito alla comparabilità l’autorità competente tiene conto anche delle autorizzazioni di autorità straniere se i requisiti per il loro rilascio sono comparabili a quelli di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettere c ed e o all’articolo 11 capoverso 2 lettere a e c.

5Il Consiglio federale disciplina la procedura e l’informazione del pubblico.

Sezione 4: Messa in commercio

Art. 11 Obbligo d’autorizzazione e condizioni per l’autorizzazione

1La messa in commercio di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione è subordinata all’autorizzazione della Confederazione.

2L’autorizzazione viene concessa se il richiedente dimostra che:

a. in base a esperimenti in sistemi chiusi e a immissioni sperimentali nell’ambiente è provato che: