Progetto

Consultazione 2025/26: Legge federale sulle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione · 17 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto

Titolo dell’atto «%ASFF_YYYY_ID»

2Il Consiglio federale può ordinare che siano tenuti, conservati e, su richiesta, messi a disposizione delle autorità repertori contenenti indicazioni sul genere, la quantità e le proprietà di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione.

3La Confederazione procede a rilevamenti sull’utilizzazione di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione. Il Consiglio federale stabilisce quali dati concernenti tali piante che sono stati rilevati sulla base di altre leggi federali debbano essere messi a disposizione dell’autorità federale che effettua il rilevamento.

4Le indicazioni a proposito della cui segretezza vi è un interesse degno di protezione, quali le indicazioni concernenti i segreti d’affari e di fabbricazione, sono trattate in maniera confidenziale.

Art. 24 Monitoraggio ambientale

1La Confederazione provvede all’istituzione e alla gestione di un sistema di monitoraggio che permetta di rilevare la diffusione indesiderata di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione e di stabilire tempestivamente le possibili ripercussioni sull’ambiente e sulla diversità biologica derivanti da tali piante.

2I Cantoni comunicano alla Confederazione le informazioni e i dati disponibili che rivestono importanza per il monitoraggio ambientale.

Art. 25 Tasse

Il Consiglio federale fissa le tasse per l’esecuzione da parte delle autorità federali.

Art. 26 Ricerca e dialogo pubblico

1La Confederazione può commissionare lavori di ricerca e valutazioni dell’impatto tecnologico.

2Essa promuove le conoscenze della popolazione e il dibattito pubblico sull’impiego nonché sulle opportunità e i rischi delle nuove tecnologie di selezione.

Capitolo 5: Tutela giurisdizionale

Art. 27 Procedura di ricorso

La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’organizzazione giudiziaria federale.

Art. 28 Ricorso delle associazioni

1Le organizzazioni nazionali di protezione dell’ambiente sono legittimate a ricorrere contro le autorizzazioni per la messa in commercio di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione (art. 11 cpv. 1) nonché contro le decisioni sulla comparabilità (art. 10 cpv. 1 e 12 cpv. 1) se sono state fondate almeno dieci anni prima della presentazione del ricorso.