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Consultazione 2025/26: Legge federale sulle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione · 17 pagine

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Titolo dell’atto «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 13 Informazione alla consegna e rispetto delle istruzioni

1Chiunque mette in commercio piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione deve:

a. informare l’acquirente sulle proprietà della pianta importanti per l’applicazione degli articoli 5–7;

b. fornire all’acquirente istruzioni idonee a garantire che i requisiti di cui agli articoli 5–7 non sono violati se le piante sono utilizzate conformemente alla loro destinazione.

2Per consegnare ad aziende agricole o forestali piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione che devono essere etichettate come tali è necessario il consenso scritto del titolare dell’azienda.

3Gli acquirenti devono rispettare le istruzioni del fabbricante e dell’importatore.

Art. 14 Etichettatura

1Chiunque mette in commercio piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione deve etichettarle come tali.

2L’etichettatura deve essere tale da garantire la libera scelta dei consumatori e impedire le frodi in relazione ai prodotti.

3Deve recare la scritta «ottenuto mediante nuove tecnologie di selezione» o «ottenuto mediante nuove tecniche genomiche».

4Per le miscele, gli oggetti e i prodotti che contengono involontariamente tracce di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione, il Consiglio federale fissa valori soglia al di sotto dei quali non è necessaria l’etichettatura. In mancanza di metodi idonei per dimostrare la presenza di simili tracce, il Consiglio federale può prevedere che l’etichettatura sia concepita diversamente rispetto a quella di cui al capoverso 2 o la possibilità di rinunciare alla stessa.

5Tracce di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione sono considerate involontarie se le persone che sottostanno all’obbligo di etichettatura dimostrano di avere controllato e registrato accuratamente il flusso delle merci.

6Il Consiglio federale disciplina l’etichettatura di prodotti, in particolare di derrate alimentari, mangimi e additivi, ottenuti da piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione.

7Nell’emanare le prescrizioni di cui al presente articolo, il Consiglio federale tiene conto delle raccomandazioni sovranazionali e delle relazioni commerciali con l’estero.