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Consultazione 2025/26: Legge federale sulle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione · 17 pagine
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Titolo dell’atto «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato
Modifica di altri atti normativi
Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:
1. Legge del 21 marzo 20039 sull’ingegneria genetica
Art. 3 cpv. 1bis
1bisAll’utilizzazione di piante il cui materiale genetico è stato modificato mediante nuove tecnologie di selezione e che non contengono materiale genetico transgenico, nonché all’utilizzazione dei loro metaboliti e dei loro rifiuti, si applica la legge del ...10 sulle tecnologie di selezione (LNTS).
Art. 7 Protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati
o con piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione e della libera scelta
Chi utilizza organismi geneticamente modificati deve provvedere affinché essi, i loro metaboliti o i loro rifiuti non pregiudichino né la produzione di prodotti senza organismi geneticamente modificati o di prodotti derivanti da piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione ai sensi della LNTS11, né la libera scelta dei consumatori.
Art. 16 cpv. 1
1Chiunque utilizza organismi geneticamente modificati deve prendere le adeguate precauzioni per evitare che essi si mescolino in modo indesiderato con organismi che non sono stati modificati geneticamente o con piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione ai sensi della LNTS12.
Titolo prima dell’art. 35
Capitolo 6: Disposizioni penali, misure e sanzioni amministrative
Art. 35a Misure amministrative
1In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d’esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, l’autorità competente può disporre le seguenti misure amministrative:
a. divieto di svolgere attività;
9 RS 814.91
10 RS ...
11 RS ...
12 RS ...