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Consultazione 2025/26: Legge federale sulle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione · 17 pagine
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Titolo dell’atto «%ASFF_YYYY_ID»
nell’ambiente, la messa in commercio, l’esportazione, la custodia, l’impiego, il deposito, il trasporto o lo smaltimento;
j. messa in commercio: qualsiasi consegna di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione a terzi in Svizzera, in particolare la vendita, lo scambio, la donazione, la locazione, il prestito e l’invio in visione nonché l’importazione; non è considerata messa in commercio la consegna per attività in sistemi chiusi e per immissioni sperimentali nell’ambiente.
Capitolo 2: Utilizzazione di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione
Sezione 1: Requisiti generali
Art. 5 Protezione dell’uomo, della fauna, dell’ambiente e della diversità
biologica
1Le piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione possono essere utilizzate soltanto in modo che esse, i loro metaboliti o i loro rifiuti:
a. non possano mettere in pericolo l’uomo, la fauna o l’ambiente;
b. non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile.
2I pericoli e i pregiudizi sono valutati sia singolarmente, sia globalmente e secondo la loro azione congiunta; si tiene parimenti conto dei legami con altri pericoli e pregiudizi che non derivano da piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione.
Art. 6 Rispetto della dignità della creatura
1Le modificazioni del materiale genetico delle piante mediante nuove tecnologie di selezione non devono ledere la dignità della creatura. Questa dignità è lesa segnatamente se le caratteristiche, le funzioni o i modi di vita specifici della specie sono sensibilmente pregiudicati e non vi sono interessi degni di protezione che lo giustifichino.
2Per valutare se la dignità della creatura è lesa, si procede nel singolo caso a una ponderazione tra la gravità del pregiudizio arrecato alle piante e l’importanza degli interessi degni di protezione. Sono interessi degni di protezione in particolare:
a. la salute dell’uomo e dell’animale;
b. la garanzia di un’alimentazione sufficiente;
c. la riduzione di pregiudizi ecologici;
d. il mantenimento e il miglioramento delle condizioni di vita ecologiche;
e. una sostanziale utilità per la società a livello economico, sociale ed ecologico;
f. l’incremento del sapere.
3Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono eccezionalmente ammesse modificazioni del materiale genetico mediante nuove tecnologie di selezione senza ponderazione degli interessi.