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Consultazione 2025/26: Legge federale sulle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione · 17 pagine

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Titolo dell’atto «%ASFF_YYYY_ID»

nell’ambiente, la messa in commercio, l’esportazione, la custodia, l’impiego, il deposito, il trasporto o lo smaltimento;

j. messa in commercio: qualsiasi consegna di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione a terzi in Svizzera, in particolare la vendita, lo scambio, la donazione, la locazione, il prestito e l’invio in visione nonché l’importazione; non è considerata messa in commercio la consegna per attività in sistemi chiusi e per immissioni sperimentali nell’ambiente.

Capitolo 2: Utilizzazione di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione

Sezione 1: Requisiti generali

Art. 5 Protezione dell’uomo, della fauna, dell’ambiente e della diversità

biologica

1Le piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione possono essere utilizzate soltanto in modo che esse, i loro metaboliti o i loro rifiuti:

a. non possano mettere in pericolo l’uomo, la fauna o l’ambiente;

b. non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile.

2I pericoli e i pregiudizi sono valutati sia singolarmente, sia globalmente e secondo la loro azione congiunta; si tiene parimenti conto dei legami con altri pericoli e pregiudizi che non derivano da piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione.

Art. 6 Rispetto della dignità della creatura

1Le modificazioni del materiale genetico delle piante mediante nuove tecnologie di selezione non devono ledere la dignità della creatura. Questa dignità è lesa segnatamente se le caratteristiche, le funzioni o i modi di vita specifici della specie sono sensibilmente pregiudicati e non vi sono interessi degni di protezione che lo giustifichino.

2Per valutare se la dignità della creatura è lesa, si procede nel singolo caso a una ponderazione tra la gravità del pregiudizio arrecato alle piante e l’importanza degli interessi degni di protezione. Sono interessi degni di protezione in particolare:

a. la salute dell’uomo e dell’animale;

b. la garanzia di un’alimentazione sufficiente;

c. la riduzione di pregiudizi ecologici;

d. il mantenimento e il miglioramento delle condizioni di vita ecologiche;

e. una sostanziale utilità per la società a livello economico, sociale ed ecologico;

f. l’incremento del sapere.

3Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono eccezionalmente ammesse modificazioni del materiale genetico mediante nuove tecnologie di selezione senza ponderazione degli interessi.