Progetto

Consultazione 2025/26: Legge federale sulle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione · 17 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto

Titolo dell’atto «%ASFF_YYYY_ID»

Capitolo 3: Informazione del pubblico, accesso agli atti e ulteriori prescrizioni del Consiglio federale

Art. 18 Informazione del pubblico e accesso agli atti

1L’autorità competente pubblica un elenco con:

a. le piante per le quali è stata concessa un’autorizzazione all’immissione sperimentale nell’ambiente o alla messa in commercio;

b. le piante per le quali è stata adottata una decisione sulla comparabilità.

2Le autorità, sentiti gli interessati, possono pubblicare le informazioni ottenute nell’ambito dell’esecuzione e i risultati di rilevamenti o controlli, a condizione che ciò sia nell’interesse generale. Il segreto di fabbricazione e d’affari rimane garantito.

3Il diritto di accedere alle informazioni contenute nei documenti ufficiali sull’utilizzazione delle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione o dei prodotti da esse ottenuti è disciplinato all’articolo 10g della legge del 7 ottobre 19836 sulla protezione dell’ambiente.

Art. 19 Ulteriori prescrizioni del Consiglio federale

1Il Consiglio federale emana ulteriori prescrizioni sull’utilizzazione di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione, e dei loro metaboliti e dei loro rifiuti se, a causa delle loro proprietà, del loro modo d’impiego o della quantità usata, possono essere violati i requisiti generali di cui agli articoli 5–7.

2Per tali piante, i loro metaboliti e i loro rifiuti, il Consiglio federale può in particolare:

a. disciplinare il trasporto, nonché l’importazione, l’esportazione e il transito;

b. subordinare l’utilizzazione a ulteriori condizioni di autorizzazione, limitarla o vietarla;

c. prescrivere provvedimenti intesi a combatterle o a prevenirne l’apparizione;

d. prescrivere provvedimenti volti a evitare pregiudizi alla diversità biologica e alla sua utilizzazione sostenibile;

e. prescrivere indagini a lungo termine per l’utilizzazione;

f. prevedere consultazioni pubbliche in relazione agli articoli 9–12.

6 RS 814.01