Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

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4.6 Altre ripercussioni

Ripercussioni per la circolazione

L’introduzione della nuova tassa aumenta i costi variabili dei veicoli elettrici, pertanto comporta una limitata riduzione del chilometraggio di questi veicoli. Il maggiore incremento relativo dei costi variabili riguarda le automobili (21 % circa). Per i veicoli commerciali i costi registrano un progresso inferiore, poiché i costi variabili sono nell’insieme nettamente più elevati a causa dei costi per il conducente (3,5 % circa per i VCL e 10 % circa per i VCP). La riduzione del chilometraggio complessivo su strada riconducibile all’aumento dei costi variabili (BEV, PHEV e veicolo a combustione) nel 2030 è molto modesta ed è stimata tra lo 0,7 e l’1,0 per cento per il traffico di persone e allo 0,1 per cento per il traffico merci. La quota crescente dei veicoli elettrici nel parco veicoli indurrà una costante diminuzione dei chilometraggi dopo il 2030 (rispetto alla situazione senza l’introduzione di una tassa).

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Il presente progetto si basa sull’articolo 131 capoverso 2 lettera b Cost. La disposizione consente alla Confederazione di riscuotere una tassa sui veicoli che utilizzano mezzi di propulsione diversi dai carburanti di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera e Cost.

Secondo il principio di legalità nel diritto tributario, le imposte e le tasse devono essere stabilite in senso formale in una legge che contenga anche le disposizioni essenziali riguardanti il soggetto fiscale, l’oggetto fiscale, la determinazione materiale (ed eventualmente temporale), inclusa l’aliquota fiscale. Inoltre, se il tipo di imposta lo consente, devono essere osservati in particolare i principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, come pure quello dell’imposizione secondo la capacità economica. Con il presente progetto i principi dell’imposizione fiscale sanciti negli articoli 127 capoversi 1 e 2 Cost. sono rispettati.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Per rispondere alla domanda se una nuova tassa nella circolazione stradale è compatibile con gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera fa stato l’Accordo sui trasporti terrestri70, il cui obiettivo è liberalizzare l’accesso al mercato a favore di uno scorrimento più agevole del traffico e di una politica dei trasporti armonizzata tra le parti contraenti. Nel campo di applicazione dell’Accordo sui trasporti terrestri per la circolazione stradale rientrano soltanto i veicoli adibiti al trasporto merci e i veicoli atti a trasportare più di nove persone (art. 3 cpv. 1 quarto trattino dell’Accordo). Le disposizioni dell’Accordo si basano sui principi della reciprocità e della libera scelta del modo di trasporto. Nell’articolo 1 le parti contraenti si impegnano a non adottare misure discriminatorie. L’articolo 38 stabilisce i principi dei sistemi di tariffazione dei trasporti stradali e, ai sensi dell’articolo 38 paragrafo 2, la tariffazione è costituita da tasse sui veicoli, imposte sul carburante e tariffe di uso della rete stradale.

L’articolo 38 paragrafo 5 stabilisce che i sistemi di tariffazione dei trasporti stradali si applicano solamente ai veicoli aventi un peso totale pari o superiore a 12 tonnellate e che l’Accordo non impedisce alle parti contraenti di riscuotere sul proprio territorio tasse per l’utilizzo della rete stradale riguardanti veicoli aventi un peso totale inferiore a 12 tonnellate. In linea con tali disposizioni, la Svizzera ha dunque la facoltà di introdurre una tassa sul chilometraggio o tasse per l’utilizzo della rete stradale per gran parte dei veicoli (ossia per veicoli aventi un peso totale inferiore a 12 tonnellate). Non vi sono restrizioni al riguardo. Le parti contraenti sono indipendenti per questi generi di veicoli e possono stabilire liberamente gli emolumenti sul loro territorio. Una tassa sul chilometraggio per i veicoli aventi un peso inferiore a 12 tonnellate non contraddirebbe i principi, sanciti nell’Accordo sui trasporti terrestri, della reciprocità, della libera scelta del modo di trasporto, della non discriminazione, della proporzionalità e della trasparenza.

70 Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri; RS 0.740.72).