Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine
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Anche una tassa sul chilometraggio per i veicoli aventi un peso superiore a 12 tonnellate non sarebbe contraria ai principi sanciti nell’Accordo sui trasporti terrestri. La scelta del modo di trasporto non ne risulterebbe limitata, né i cittadini dell’UE o le imprese di trasporto dell’UE sarebbero penalizzati rispetto ai detentori di veicoli o agli utenti della strada domiciliati in Svizzera; anche il luogo di immatricolazione del veicolo o l’origine e la destinazione del trasporto sono irrilevanti al riguardo. Il modello tariffario ipotizzato, che prevede una differenziazione per genere di veicolo nonché peso e potenza del motore, garantisce anche la proporzionalità della tassa. Una configurazione trasparente della tassa è un requisito indispensabile già solo per suscitare consenso nella popolazione in vista della votazione popolare necessaria per la modifica costituzionale.
Anche il limite massimo di 325 franchi (media ponderata) stabilito nell’articolo 40 capoverso 4 dell’Accordo per un tragitto attraverso la Svizzera è compatibile con la nuova tassa dal momento che questa disposizione si riferisce unicamente alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). Le imposte sugli oli minerali o un’eventuale nuova tassa non confluiscono nei calcoli del suddetto limite massimo.
Per concludere, la tassa sui veicoli elettrici è compatibile con l’Accordo sui trasporti terrestri. Non si ravvedono altri impegni internazionali della Svizzera che potrebbero ostare all’introduzione del tributo.
5.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 140 capoverso 1 lettera a Cost., le modifiche della Costituzione federale sottostanno a referendum obbligatorio e sono sottoposte al voto del Popolo e dei Cantoni. Le modifiche degli articoli 86 e 131 Cost. sono dunque emanate sotto forma di decreto federale sottostante a referendum obbligatorio (art. 163 cpv. 2 Cost.).
Importanti disposizioni contenenti norme di diritto devono essere previste da una legge in senso formale (art. 164 cpv. 1 Cost.). Contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze (art. 22 cpv. 4 LParl). Secondo il presente progetto, la Confederazione riscuote una tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici dai detentori intervenendo così nei diritti delle persone in termini generali e astratti. Le presenti disposizioni devono pertanto essere emanate dall’Assemblea federale sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 lett. c e d Cost. in combinato disposto con l’art. 22 cpv. 1 LParl).
5.4 Classificazione ai sensi del diritto in materia fiscale
La tassa sui veicoli elettrici è una tassa pubblica riscossa dalla Confederazione in virtù di una competenza conferitale nella Costituzione federale (art. 131 cpv. 2 lett. b). Le tasse pubbliche sono in linea di principio suddivise in imposte e tributi causali. Questi ultimi sono una prestazione pecuniaria a fronte di una determinata controprestazione dello Stato o della concessione di particolari vantaggi. I tributi causali presuppongono quindi una prestazione imputabile individualmente da parte dello Stato. Nel presente caso manca la controprestazione dello Stato, pertanto la tassa non è da qualificare come tributo causale, bensì come imposta. Il carattere di imposta della tassa sui veicoli elettrici emerge già dal suo inquadramento costituzionale. Nella sistematica costituzionale la tassa è integrata nell’articolo 131 dal titolo «Imposte speciali di consumo».
Le imposte sono comunemente suddivise in imposte generali e imposte speciali, a loro volta differenziate in imposte di scopo, imposte d’incentivazione e imposte di attribuzione dei costi. Qualificare la tassa sui veicoli elettrici come imposta d’incentivazione è escluso, poiché è concepita come strumento di finanziamento e non d’incentivazione. Per orientare la circolazione verso una direzione auspicata occorrerà ricorrere ad altri strumenti, tra cui le prescrizioni sugli obiettivi relativi alle emissioni di CO2 per i veicoli a motore mediante la legge sul CO2 o anche mediante la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). Il modello della tassa sui veicoli elettrici non comprende tariffe differenziate in base al luogo e all’orario finalizzate a gestire la domanda di traffico o le capacità talvolta ridotte della circolazione (p. es. ridurre i picchi di traffico in caso di ingorghi).
Con le imposte di attribuzione dei costi determinate spese dell’ente pubblico non sono addossate alla collettività, bensì a un gruppo più ristretto di persone, che in generale (teoricamente) beneficiano delle prestazioni più di altre o possono essere teoricamente ritenute le principali responsabili di queste