Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/28: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione e del Protocollo dell’Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari nonché legge federale intesa a migliorare l’aiuto nazionale all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia · 48 pagine
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Art. 18 Restrizioni dell’azione di modifica
La CLA 07 permette anche ai debitori di beneficiare dell’assistenza amministrativa, in particolare per azioni di modifica, che però sono soggette a restrizioni, anche se avviate direttamente dinnanzi al giudice. Il debitore, ad esempio, non può avviare un’azione in un altro Stato volta a modificare una decisione o produrre una nuova decisione fintantoché il creditore continua ad avere la sua dimora abituale nello Stato d’origine. Il riconoscimento o l’esecuzione della decisione può essere rifiutato se la decisione è stata emessa in violazione dell’articolo 18 CLA 07 (art. 22 lett. f). Questa limitazione riduce il pericolo di decisioni contradditorie e impedisce che ogni domanda di esecuzione di un titolo presentata da un creditore venga contrastata con un’azione di modifica da parte del debitore.
Eccezionalmente, un’azione di modifica è comunque possibile se le parti concludono un accordo sulle competenze, se il creditore è d’accordo, se nello Stato di origine non è possibile alcuna modifica o se la decisione dello Stato di origine non può essere riconosciuta.
Art. 19–29 Riconoscimento ed esecuzione
Il capo V (art. 19 segg. CLA 07) sostituisce la CLA73-R/E, vigente in Svizzera dal 1976, e disciplina il riconoscimento e l’esecuzione dei titoli di mantenimento. Fondandosi essenzialmente sulle disposizioni della CLA73-R/E, in gran parte le riprende e le modernizza. I seguenti commenti si limitano perciò alle novità essenziali della CLA 07 rispetto alla CLA73-R/E.
Tra le altre cose l’articolo 19 precisa che l’esecuzione di un titolo di mantenimento può comprendere anche un adeguamento automatico tramite indicizzazione o interessi moratori. Dato che con la CNY la questione è controversa, questa precisazione è benvenuta.
L’articolo 19 stabilisce inoltre che anche gli accordi sugli alimenti possono essere riconosciuti ed eseguiti. Proprio nel caso degli gli accordi svizzeri sugli alimenti, conclusi dinanzi ad autorità di protezione dei minori e degli adulti (in precedenza dinanzi ad autorità tutorie), possono sussistere talvolta problemi di esecuzione all’estero; l’articolo 19 introduce dunque certezza giuridica in materia: gli accordi sugli alimenti approvati dall’autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) o dalle autorità tutorie rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 19 paragrafi 1 e 3 CLA 07 e non in quello dell’articolo 30 CLA 07, ossia sottostanno alle medesime disposizioni applicate alle decisioni dei giudici. Ciò è importante poiché gli Stati contraenti possono escludere tramite riserva il riconoscimento e l’esecuzione degli accordi sugli alimenti disciplinati all’articolo 30 (ad esempio gli accordi conclusi nel quadro di procedure di mediazione o atti pubblici secondo la definizione di cui all’articolo 3 lettera e), riserva che però la Svizzera non intende esprimere. Al momento dell’adesione alla CLA 07 secondo l’articolo 57 paragrafo 1 lettera e in combinato disposto con l’articolo 25 paragrafo 1 lettera b, la Svizzera indicherà che le decisioni delle sue autorità amministrative (APMA e autorità tutorie) rispettano sempre le condizioni di cui all’articolo 19 paragrafo 3 CLA 07. Una tale prova può essere richiesta anche da altri Stati contraenti, dato che la Svizzera non indicherà che vi rinuncia (art. 25 cpv. 3 lett. c).
L’articolo 20 disciplina la competenza indiretta. Gli elementi di collegamento corrispondono allo standard del diritto privato internazionale europeo e in larga misura ai criteri attualmente applicabili in Svizzera (ad es. luogo di dimora del convenuto o del debitore, ecc.). Quale differenza tra la CLA73-R/E e il capo V CLA 07 va menzionato che diversamente da quest’ultimo l’articolo 7 paragrafo 3 CLA73-R/E prevedeva la cittadinanza di entrambe le parti come requisito di competenza.
Gli Stati contraenti possono formulare riserve nei confronti di diverse competenze indirette previste nell’articolo 20 paragrafo 1 CLA 07 (ma non contro il foro del convenuto o la costituzione in giudizio del convenuto). Negli Stati Uniti, in particolare, vigono altri standard e le sentenze emesse dal foro del creditore non vi possono essere automaticamente riconosciute ed eseguite. L’articolo 20 paragrafo 4 prevede pertanto che se a seguito di una riserva non è possibile riconoscere una decisione, nel caso di domande presentate tramite l’autorità centrale lo Stato contraente deve sostenere l’emissione di una nuova decisione. Ciò è nell’interessa dei figli