Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/28: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione e del Protocollo dell’Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari nonché legge federale intesa a migliorare l’aiuto nazionale all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia · 48 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo
6.2 Codice delle obbligazioni
Art. 134 cpv. 1 n. 6bis
Secondo l’articolo 134 capoverso 1 n. 6 CO58 la prescrizione non comincia o, se cominciata, resta sospesa finché sia impossibile, per motivi oggettivi, far valere il credito davanti a un tribunale. Prima del 1° gennaio 2020 questa disposizione aveva un tenore diverso: la prescrizione resta sospesa «finché sia impossibile di promuovere l’azione davanti un tribunale svizzero»
Di norma, l’applicazione della legge all’estero è complicata o lenta a causa dei costi elevati o della mancanza di assistenza legale, situazione che neanche la CLA 07 può modificare. Diversamente da quanto vale in Svizzera, all’estero sovente non è possibile sospendere rapidamente e semplicemente la prescrizione, ad esempio perché non è noto l’organo incaricato dell’esecuzione in ambito fallimentare. Con la CLA 07 tante autorità estere rinunciano alle misure di esecuzione forzata in mancanza di patrimonio, il che comunque non sospende la prescrizione. Fintantoché una richiesta rientra nella CLA 07, l’avente diritto (incluse le autorità che hanno anticipato gli alimenti) non può tuttavia intraprendere di propria iniziativa alcuna azione (cfr. in questo senso l’art. 10 cpv. 2 OAInc), ossia non ha alcuna possibilità di sospendere la prescrizione se l’autorità richiesta non si attiva o non lo fa entro i tempi stabiliti. In Francia, ad esempio, possono passare diversi anni finché l’ufficiale giudiziario (huissiers de justice) o l’avvocato incaricati dell’applicazione della legge si attivino. Quando poi la situazione finanziaria dell’obbligato è ristabilita, la pretesa è forse oramai prescritta.
Pertanto, si va applicata nuovamente la precedente disposizione, introducendola come nuovo numero 6bis. La natura giuridica delle obbligazioni alimentari quale obbligo previsto dal diritto della famiglia merita questo trattamento speciale.
6.3 Legge federale sul diritto internazionale privato
Art. 49 e 83
I rinvii alla CLA73-R vanno sostituiti con i rinvii al Protocollo.
6.4 Legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione
Art. 15
Conformemente alla legge federale del 13 giugno 200859 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP), l’Ufficio federale di polizia (fedpol) gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti (RIPOL). Il sistema serve a sostenere le competenti autorità federali e cantonali nell’adempimento di diversi compiti, tra i quali trattenere o prendere in custodia una persona per applicarle una misura di protezione dei minori o degli adulti o per ricoverarla a scopo di assistenza, oppure prevenire il rapimento internazionale di minori.
Il diritto vigente consente già di registrare in RIPOL segnalazioni di persone che violano i loro obblighi di mantenimento. Di regola queste segnalazioni, volte a individuare il luogo di dimora, sono effettuate da autorità di polizia cantonali su incarico di ministeri pubblici e servizi sociali, ad esempio dopo la presentazione di una querela di parte per inadempienza degli obblighi di mantenimenti secondo l’articolo 217 del Codice penale60 (CP). In futuro, gli uffici specializzati
58 RS 220
59 RS 361
60 RS 311.0