Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/28: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione e del Protocollo dell’Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari nonché legge federale intesa a migliorare l’aiuto nazionale all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia · 48 pagine
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potranno chiedere alle autorità di polizia cantonali di segnalare i debitori di obblighi di mantenimento per individuare il loro luogo di dimora anche senza presentare una querela di parte.
Oltre agli uffici specializzati saranno autorizzati a richiederlo anche l’autorità centrale della Confederazione ai sensi della LF-CLA 07 per i casi di incasso internazionale di alimenti; tale autorità potrà annunciare la segnalazione a fedpol mediante un modulo.
6.5 Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Art. 50a
Gli organi incaricati di applicare la legge federale del 20 dicembre 194661 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione dispongono di dati che potrebbero essere d’interesse anche per l’incasso di crediti di mantenimento. Questi dati, quali gli indirizzi o le indicazioni sui datori di lavoro o le rendite, potranno essere utilizzati anche dalle autorità che si occupano dell’incasso internazionale di alimenti.
Può essere rilevante per l’incasso degli alimenti, ad esempio, sapere se il debitore percepisce rendite AVS/AI, rendite per figli o prestazioni complementari, con eventualmente i relativi importi, e il tenore delle pertinenti decisioni e basi di calcolo. È inoltre rilevante l’estratto conto individuale, in quanto contiene informazioni sull’attività lavorativa, il datore di lavoro e il salario. Può essere chiesto l’indirizzo della persona in questione, se è noto.
I dati sono comunicati unicamente nel singolo caso nonché su richiesta scritta e motivata. Il presente avamprogetto prevede che i suddetti dati siano comunicati agli uffici specializzati e all’autorità centrale della Confederazione ai sensi della LF-CLA 07 per i casi di incasso internazionale di alimenti.
Occorre menzionare il fatto che un paragonabile diritto d’informazione degli uffici specializzati incaricati dell’incasso di alimenti a livello nazionale è già stato introdotto dal Parlamento il 14 giugno 2024 nella legge del 25 giugno 198262 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI)63.
6.6 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 40
Conformemente alla legge federale del 25 giugno 198264 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), già oggi gli uffici specializzati cantonali competenti per l’aiuto all’incasso di alimenti possono notificare agli istituti di previdenza se un assicurato è in ritardo di almeno quattro mensilità nel pagamento periodico di alimenti. L’istituto di previdenza annuncia poi all’ufficio specializzato l’esigibilità delle pretese degli assicurati che gli sono stati notificati e può effettuare all’ufficio specializzato un versamento al più presto 30 giorni dopo la notifica. In tal modo è possibile sequestrare gli averi e impiegarlo per saldare i debiti di mantenimento.
Anche gli uffici specializzati di cui all’articolo 3 LF-CLA 07 e l’autorità centrale della Confederazione potranno in futuro inviare notificazioni agli istituti di previdenza e ricevere i loro annunci relativi all’esigibilità delle pretese, così come gli uffici specializzati designati dal diritto canto-
61 RS 831.10
62 RS 837.0
63 FF 2024 1457
64 RS 831.40