Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/28: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione e del Protocollo dell’Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari nonché legge federale intesa a migliorare l’aiuto nazionale all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia · 48 pagine

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nale. È necessario estendere tale competenza anche all’autorità centrale della Confederazione per i casi di cui si occupa, ossia la costituzione o la modifica di titoli di mantenimento.

Nella prassi è però emerso che il termine di 30 giorni fino al versamento è troppo breve per avviare azioni legali, ad esempio per far sequestrare il patrimonio. In futuro sarà pertanto applicato un termine di tre mesi. Per il computo del termine è possibile fondarsi sull’articolo 142 CPC.

Art. 86a

Già oggi l’istituto di previdenza o di libero passaggio deve indicare la natura e l’ammontare della prestazione che fa scattare la notifica di cui all’articolo 14 OAInc. In linea generale, si dovrebbe potere comunicare l’ammontare dell’avere agli uffici specializzati ai sensi dell’OAInc e della LF-CLA 07 nonché all’autorità centrale della Confederazione a prescindere dall’inizio dell’esigibilità. Conoscere l’ammontare dell’avere presso la cassa pensione può essere importante per decidere in merito alla revoca della notifica al momento della chiusura dell’incarto, all’avvio di una procedura di sequestro o ai negoziati con il debitore (v. in merito anche i commenti all’art. 6 cpv. LF-CLA 07 al n. 5.3).

6.7 Legge sul libero passaggio

Art. 24fbis

I commenti all’articolo 40 LPP al numero 6.6 valgono per analogia anche per l’articolo 24fbis, dal medesimo tenore, della legge federale del 17 dicembre 199365 sul libero passaggio (LFLP),.

Per la comunicazione di dati personali l’articolo 25 LFLP rinvia alla LPP. I commenti all’articolo 85a LPP valgono dunque per analogia.

6.8 Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione

Art. 97a

Gli organi incaricati di applicare la LADI o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione dispongono di dati che potrebbero essere d’interesse anche per l’incasso di crediti di mantenimento. In futuro anche le autorità preposte all’incasso internazionale degli alimenti potranno utilizzati questi dati, quali indirizzi, e sapere se una persona percepisce indennità giornaliere di disoccupazione, il motivo per cui, se del caso, la persona non le percepisce più (ad es. perché si è disiscritto o ha esaurito il diritto all’indennità) oppure a quanto ammonta il supplemento all’indennità giornaliera di disoccupazione che sostituisce gli assegni familiari. Questi dati consentono alle autorità di rinunciare all’incasso nei casi privi di prospettive di successo oppure di pignorare le indennità giornaliere in presenza di risorse finanziarie sufficienti.

I dati sono comunicati unicamente nel singolo caso nonché su richiesta scritta e motivata.

Occorre menzionare il fatto che un paragonabile diritto d’informazione degli uffici specializzati incaricati dell’incasso di alimenti a livello nazionale è già stato introdotto dal Parlamento il 14 giugno 2024 nella legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI)66.

65 RS 831.42

66 FF 2024 1457