Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/30: Revisione parziale dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) · 18 pagine

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Modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione

Art. 30 Trasmissione vocale mediante Internet

asut, Salt, Suissedigital, Sunrise e Swisscom approvano in linea di massima gli adeguamenti, in particolare anche il riferimento alla proporzionalità. Sottolineano che le funzionalità non possono essere garantite in ogni caso e in ogni circostanza, soprattutto nel caso di uso nomade od over-the-top (OTT). Le funzionalità possono essere garantite solo per i propri collegamenti telefonici. Sono inoltre necessari il consenso e la collaborazione dei clienti i cui impianti e infrastrutture devono essere

adeguati per soddisfare i requisiti. Tutti insistono che, come in passato, il luogo principale concordato contrattualmente deve essere trasmesso, se non è possibile determinare l'origine effettiva. In caso contrario, secondo asut, Suissedigital, Sunrise e Swisscom, si prevede un aumento delle chiamate tramite il cosiddetto "default routing" (centrali d'emergenza predefinite le quali ricevono le chiamate che non possono essere inoltrate alla relativa centrale locale competente a causa della mancanza di dati sull'origine). Per lo stesso motivo, considerati i diversi impieghi possibili, la rubrica dovrebbe continuare a fare riferimento al "protocollo Internet".

TIP+ accolgono con favore le modifiche. Tuttavia, l'istradamento e la localizzazione dovrebbero essere garantiti per quanto lo consente la tecnica e senza tenere conto della proporzionalità dell'onere richiesto.

Le FFS accettano gli adeguamenti. Il riferimento alla proporzionalità dell'onere richiesto per

l'attuazione non è opportuno perché ritarda o addirittura rende impossibile l'attuazione. Occorre emanare linee guida (relative all'uso nomade, alla manutenzione dei siti) per le reti aziendali.

Chiedono che l'attuazione sia vincolata alla praticabilità tecnica.

Articolo 81 Comunicazione dei dati impiegati per l'allestimento della fattura

Il Cantone ZH sottolinea l'importanza di garantire che le chiamate al numero breve per l'aiuto alle vittime non compaiano nelle bollette telefoniche delle persone interessate. Ciò è particolarmente importante nei casi di violenza domestica, poiché le persone colpite sono spesso sotto il controllo del partner e devono essere protette.

143.ch è grato che i dati marginali non compaiano più sulla fattura. Ciò rafforza notevolmente

l'anonimato nelle economie domestiche con più persone.

asut, Salt, Suissedigital, Sunrise e Swisscom sottolineano che l'ampliamento del divieto di

comunicare i dati dei collegamenti ai servizi di emergenza può portare a situazioni problematiche, ad esempio per una prova necessaria in un caso assicurativo o in circostanze rilevanti per il diritto penale (in particolare in relazione a questioni legate alla possibile mancata assistenza di emergenza). Il divieto di rendere noti i dati dovrebbe quindi essere limitato ai servizi di assistenza e consulenza (ai sensi dell'art. 28a ORAT) e ai corrispondenti servizi armonizzati a livello europeo (ai sensi dell'art. 31b ORAT), dove chi chiama deve essere protetto.

Il Cantone BE è d'accordo che i servizi di assistenza e consulenza non siano visibili sulla fattura,

contribuendo così a una maggiore protezione delle vittime. Il Cantone ZH rileva la grande importanza di questo fatto nel contesto della violenza domestica, in quanto le persone colpite sono spesso

soggette a un controllo estensivo da parte dei loro partner.

TIP+ approvano gli adeguamenti e li appoggiano.