Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/30: Revisione parziale dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) · 18 pagine

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Modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione

3.2 Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)

Art. 7 Requisiti essenziali

Pro Audito e USS chiedono, in linea con l'aggiunta proposta all'articolo 28a OST e con i requisiti per i fornitori di servizi di telecomunicazione, che per tutti gli utenti l'accesso ai servizi di emergenza sia garantito senza barriere anche in videotelefonia e che le tre forme di comunicazione voce, testo in tempo reale e video sia possibile anche tramite i dispositivi finali e in base alle disposizioni di

conformità ad essi applicabili.

TIP+ concordano con le modifiche che renderanno i servizi di emergenza accessibili in particolare alle persone audiolese.

Le FFS accettano l'adeguamento in quanto l'RTT è supportato di default negli smartphone. Indicano che verrà pubblicato un elenco di terminali e sistemi operativi compatibili con l'RTT, nonché i

cosiddetti profili carrier.

3.3 Ordinanza concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT)

Articolo 28 Servizi d'emergenza

TIP+ accolgono con favore l'esplicita separazione dei servizi d'emergenza dagli altri servizi.

Le FFS intendono cogliere l'occasione per introdurre un numero breve per la polizia dei trasporti (ad es. 1117) al fine di aumentare la sicurezza dei clienti e del personale delle ferrovie. In questo modo vengono create le condizioni per gestire in modo efficace e uniforme le chiamate di emergenza anche nei trasporti pubblici. Occorre inoltre esaminare se collaborare con la polizia e coordinare i suoi numeri brevi per gestire le chiamate di emergenza (ricezione delle chiamate di emergenza tramite i numeri 112 e 117 e successivo inoltro alla centrale operativa della polizia dei trasporti).

Swisscom è favorevole alla suddivisione, che garantisce una maggiore flessibilità nell'aggiudicare e attribuire le funzionalità in materia di diritto delle telecomunicazioni, nonché a un'armonizzazione dell'attuazione.

Articolo 28a Servizi di assistenza e consulenza

Il Cantone VD critica la classificazione dell'aiuto alle vittime come servizio di consulenza e non come servizio di emergenza. Sottolinea che la funzione di localizzazione per le chiamate al numero breve 142 è assolutamente indispensabile.

Il Cantone GE deplora la mancanza di chiarezza in merito ai requisiti di attribuzione dei numeri brevi per i servizi di consulenza e vuole garantire che, per le chiamate al numero 142, sia possibile su richiesta la visualizzazione forzata del numero di chiamata e la localizzazione.

Secondo asut, Suissedigital, Sunrise e Swisscom, la disposizione dovrebbe essere modificata in modo da poter prendere in considerazione, oltre agli identificatori riconosciuti a livello internazionale, anche quelli specifici del Paese (come nell'art. 29 e nell'art. 28 ORAT).

TIP+ accolgono con favore l'esplicita separazione dei servizi d'emergenza dagli altri servizi.