Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/30: Revisione parziale dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) · 18 pagine
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Modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione
Articolo 28a Obblighi dei fornitori concernenti i servizi d'emergenza
Capoversi 1 e 2
asut, Salt, Suissedigital, Sunrise e Swisscom chiedono che la garanzia delle priorità (secondo il cpv. 1) e le disposizioni relative all'accesso senza interruzioni nell'ambito della comunicazione di sicurezza (cpv. 2) siano vincolate alla praticabilità tecnica, poiché non possono essere garantite in ogni caso (ad es. in caso di eventi di grandi proporzioni). asut, Salt e Swisscom sottolineano che è possibile definire le priorità delle chiamate unicamente se i dispositivi finali soddisfano gli standard richiesti. Solo il numero 112 è prioritario per default. Definire la priorità delle chiamate rispetto ai numeri brevi degli altri servizi di emergenza è possibile solo se esiste un identificatore riconosciuto a livello internazionale (Uniform Resource Name, URN).
Le FFS sono nel complesso d'accordo con la nuova disposizione e soprattutto con la priorità delle chiamate ai servizi di emergenza. Tuttavia, sottolineano che, poiché il numero non si qualifica come servizio di emergenza (ai sensi dell'art. 28 ORAT), la raggiungibilità dei punti per le chiamate di emergenza sui treni e il numero della polizia dei trasporti (0800 117 117) non è garantita in caso di disconnessioni temporanee dalla rete. Occorre definire come contrassegnare le priorità ed effettuare test di interoperabilità.
Pro Juventute accoglie con favore sia la priorità delle chiamate verso i servizi di emergenza sia l'obbligo per i fornitori di proteggere i servizi di emergenza da imminenti minacce di sovraccarico.
Tuttavia, raccomanda di prevedere priorità e misure di protezione non solo per i servizi di emergenza, bensì anche per i servizi di assistenza e consulenza. Soprattutto nel corso di una conversazione, una situazione di pericolo di vita può presentarsi ripetutamente e improvvisamente. La protezione dalla minaccia di sovraccarico garantisce la raggiungibilità del servizio per i bambini e i giovani.
Capoverso 3
asut, Salt, Suissedigital, Sunrise e Swisscom ritengono che l'obbligo di coordinamento previsto per i fornitori non sia necessario e non contribuisca a risolvere il problema o crei incertezza giuridica. Solo il fornitore originario o di accesso alla rete può eventualmente risolvere il problema. È sufficiente consolidare gli obblighi di quest'ultimo.
Secondo Suissedigital e Sunrise, i falsi allarmi nella radiocomunicazione mobile sono per lo più causati dai dispositivi finali dei clienti, il che significa che le possibilità di intervento tecnico da parte dei FST sono comunque limitate. Innanzitutto, i produttori di dispositivi e software possono prendere le dovute precauzioni: ciò richiede che questi siano disponibili a collaborare.
In alternativa, se si mantiene l'obbligo di coordinamento, Swisscom sostiene che l'UFCOM dovrebbe definire un relativo processo con obblighi e disposizioni concrete a livello delle PTA.
Capoverso 4
Per quanto riguarda la possibilità di escludere i clienti dalla rete (cpv. 4), asut fa riferimento alle posizioni divergenti dei singoli membri dell'associazione e rimanda alle loro dichiarazioni.
Salt ritiene che il diritto di escludere i clienti dalla rete in determinate circostanze risulti già da altre disposizioni in materia di diritto delle telecomunicazioni. Il capoverso 4 deve tuttavia essere vincolato alla raggiungibilità dei clienti.
Le FFS sottolineano la necessità di specificare la soglia per l'esclusione dalla rete.